Provvedimento AGCM I801AA n. 29751 del 13/07/2021
SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento n. 29751 riguarda Radiotaxi 3570, già destinataria del provvedimento n. 27244/2018, con cui l’AGCM aveva accertato intese restrittive derivanti da clausole di non concorrenza applicate ai tassisti soci, idonee a produrre effetti cumulativi di chiusura nel mercato romano dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi. Dopo la conferma della decisione da parte del Consiglio di Stato, Radiotaxi 3570 ha comunicato di non avere adottato misure correttive, sostenendo l’impossibilità o l’inopportunità di ottemperare. L’AGCM ha ritenuto infondate tali giustificazioni e ha contestato la violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990, avviando il procedimento sanzionatorio. Il provvedimento non determina ancora l’importo della sanzione.
Radiotaxi 3570: mancata esecuzione della diffida a rimuovere gli obblighi assoluti di non concorrenza imposti ai tassisti; avvio della contestazione per inottemperanza ex art. 15, comma 2, L. 287/1990, senza sanzione ancora irrogata.
Radiotaxi 3570 – Inottemperanza alla diffida sulle clausole di non concorrenza
Il provvedimento n. 29751 riguarda la contestazione, nei confronti di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, della mancata ottemperanza agli ordini contenuti nel precedente provvedimento AGCM n. 27244 del 27 giugno 2018. L’Autorità aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza con riferimento agli obblighi di non concorrenza imposti ai tassisti aderenti alle principali cooperative radiotaxi operanti a Roma.
Parti e origine del procedimento
Nel procedimento originario erano coinvolte Radiotaxi 3570, Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Samarcanda. Le clausole contenute negli statuti, nei regolamenti e negli atti disciplinanti i rapporti con i tassisti vietavano, in termini sostanzialmente assoluti, l’utilizzo di altri sistemi di intermediazione e prevedevano conseguenze disciplinari, inclusa la sospensione o l’esclusione dalla cooperativa.
Il provvedimento del 2018 aveva ordinato alle società di adottare, entro 120 giorni dalla notifica, misure idonee a eliminare l’infrazione, di astenersi in futuro da comportamenti analoghi e di inviare all’Autorità una relazione sulle iniziative adottate.
Mercato e teoria del pregiudizio concorrenziale
La condotta riguardava il mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel territorio del Comune di Roma. Secondo l’accertamento originario, le reti di intese verticali tra cooperative e tassisti, considerate nel loro contesto economico e giuridico, producevano un effetto cumulativo di foreclosure.
L’effetto era quello di ostacolare o precludere l’accesso al mercato di imprese concorrenti, con particolare riferimento a Mytaxi Italia S.r.l. Le clausole impedivano ai tassisti di utilizzare, anche solo per una parte della propria capacità produttiva, piattaforme aperte concorrenti.
Condotte rilevanti di Radiotaxi 3570
Lo Statuto di Radiotaxi 3570 prevedeva, tra l’altro:
- l’impossibilità di ammettere come soci soggetti che esercitassero attività identiche, affini o concorrenti rispetto a quella della cooperativa;
- l’esclusione dei soci che adottassero comportamenti in contrasto o in concorrenza con le finalità e gli scopi della cooperativa;
- l’obbligo di utilizzare esclusivamente apparecchiature e sistemi di ricetrasmissione conformi alle caratteristiche fissate dalla cooperativa;
- la possibilità di sospendere il socio dal servizio radiotaxi, fino a 18 mesi, in caso di utilizzo di apparati diversi.
Analoghe previsioni erano contenute nel Regolamento interno. In particolare, ai tassisti era vietato installare sull’autovettura qualsiasi apparecchiatura radiotrasmittente ulteriore rispetto a quella della cooperativa, anche se di tipo amatoriale. La violazione poteva comportare una sospensione dal servizio da 15 giorni a 18 mesi, oltre alla possibile esclusione per comportamenti concorrenti.
Contenzioso sul provvedimento del 2018
Radiotaxi 3570 e Samarcanda avevano impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio. Il TAR aveva prima sospeso l’efficacia dell’atto e successivamente annullato il provvedimento con sentenze del 29 aprile 2019.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7991 del 14 dicembre 2020 e n. 8061 del 15 dicembre 2020, ha accolto gli appelli principali dell’Autorità e quelli incidentali di Mytaxi, riformando integralmente le sentenze del TAR e respingendo i ricorsi delle società. L’accertamento del 2018 è stato quindi confermato come legittimo.
Comunicazione di ottemperanza e posizione della società
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, e a seguito della proroga concessa dall’AGCM sino al 10 giugno 2021, Radiotaxi 3570 ha trasmesso una comunicazione il 18 giugno 2021. Dalla comunicazione risultava che la società non aveva adottato misure per eliminare le clausole di non concorrenza o ridurne la portata.
Radiotaxi 3570 aveva sostenuto, in sintesi, che:
- l’Autorità avrebbe dovuto attendere la definizione dei ricorsi per revocazione e per cassazione della sentenza del Consiglio di Stato;
- l’evoluzione del mercato avrebbe richiesto una nuova istruttoria;
- l’ottemperanza di Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avrebbe ridotto la quota di mercato vincolata;
- l’aumento della commissione applicata da Mytaxi avrebbe reso meno conveniente l’utilizzo dell’app;
- l’ingresso di nuove piattaforme avrebbe modificato il contesto competitivo;
- la diffida sarebbe stata generica e attuabile soltanto attraverso la rimozione integrale delle clausole;
- la cessione parziale di capacità sarebbe stata difficilmente definibile, anche a causa della riduzione della domanda durante l’emergenza Covid-19.
Valutazioni dell’AGCM
L’Autorità ha ritenuto infondate le giustificazioni della società. In primo luogo, la proposizione di ricorsi per revocazione o per cassazione non sospendeva l’esecutività del provvedimento dell’Autorità e non esonerava Radiotaxi 3570 dall’obbligo di ottemperare.
L’AGCM ha inoltre precisato che l’ottemperanza delle altre società coinvolte non eliminava l’obbligo individuale di Radiotaxi 3570. Il provvedimento del 2018 imponeva a ciascuna impresa di porre fine al proprio contributo alla restrizione.
Neppure l’aumento della commissione di Mytaxi dal 7 al 10% incideva sull’obbligo di rimuovere i vincoli. La valutazione della convenienza economica dell’utilizzo dell’app spettava ai tassisti, che potevano comunque acquisire corse aggiuntive e impiegare capacità produttiva altrimenti inutilizzata.
Contenuto della misura correttiva
L’AGCM ha escluso che la diffida fosse generica o imponesse necessariamente la soppressione totale delle clausole. Il precedente provvedimento chiariva che gli obblighi di non concorrenza non potevano estendersi all’intera capacità produttiva dei tassisti vincolati.
La cooperativa doveva individuare la quota di capacità necessaria a garantire il corretto funzionamento e la sopravvivenza della propria attività, lasciando ai tassisti la possibilità di destinare la capacità residua a piattaforme aperte concorrenti. Secondo il Consiglio di Stato, spettava ai radiotaxi definire sia la quota necessaria per gli obiettivi legittimi della cooperativa sia quella utilizzabile con altri operatori, nonché le modalità concrete di applicazione.
L’ingresso di ulteriori piattaforme, quali Ubertaxi, Taxi web, appTaxi e Wetaxi, non rendeva necessaria una nuova istruttoria né impediva l’ottemperanza. La concorrenza tra più piattaforme avrebbe potuto stimolare un migliore utilizzo della capacità dei tassisti e un miglioramento dell’offerta, restando comunque garantita la capacità necessaria alla cooperativa. Anche la crisi pandemica non rendeva inattuabile la misura, poiché la quota poteva essere definita sulla base dei dati correnti.
Qualificazione giuridica dell’inottemperanza
L’assenza di iniziative correttive e la mancata cessazione dei comportamenti analoghi sono state ritenute idonee a integrare la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990.
La contestazione riguarda quindi l’inottemperanza alla diffida adottata ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. 287/1990, contenuta nel provvedimento n. 27244/2018. Il provvedimento richiama anche l’art. 101 TFUE, in quanto la restrizione originaria era stata valutata nel quadro delle norme nazionali ed europee in materia di intese restrittive.
Esito e fase successiva
L’AGCM ha deliberato di contestare formalmente a Radiotaxi 3570 la violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990. Il provvedimento ha natura di atto di contestazione e avvio della fase procedimentale, non di decisione finale sanzionatoria.
Radiotaxi 3570 dispone di 30 giorni dalla notificazione per presentare scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentita ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 689/1981. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla notificazione. Nel testo non è indicata alcuna sanzione pecuniaria già irrogata o quantificata.
Punti principali
Infrazione originaria accertata nel 2018
Il provvedimento n. 27244/2018 aveva accertato che Radiotaxi 3570, Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano posto in essere intese restrittive mediante clausole di non concorrenza nei rapporti con i tassisti aderenti. Le clausole, valutate nel loro insieme, erano idonee a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori, in particolare Mytaxi Italia, nel mercato romano dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi.
Obblighi imposti dall’AGCM
Alle società era stato ordinato di adottare entro 120 giorni misure idonee a eliminare l’infrazione, astenersi da comportamenti analoghi e trasmettere una relazione sulle iniziative intraprese.
Clausole di Radiotaxi 3570
Lo Statuto e il Regolamento interno prevedevano divieti di svolgere attività concorrenti, possibilità di esclusione del socio e obblighi di utilizzare esclusivamente apparecchiature radiotaxi della cooperativa, con sanzioni fino a 18 mesi di sospensione dal servizio. Tali previsioni impedivano ai tassisti di destinare capacità produttiva a piattaforme concorrenti.
Contenzioso e conferma del provvedimento
Il TAR Lazio aveva inizialmente sospeso e poi annullato il provvedimento del 2018. Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 7991/2020 e 8061/2020, ha accolto gli appelli dell’Autorità e respinto integralmente i ricorsi delle società, confermando la legittimità dell’accertamento.
Mancata ottemperanza
Dalla comunicazione del 18 giugno 2021 è emerso che Radiotaxi 3570 non aveva adottato iniziative per eliminare o ridurre la portata delle clausole contestate. L’AGCM ha quindi ritenuto integrata una possibile violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990.
Rigetto delle giustificazioni
L’AGCM ha escluso che i ricorsi per revocazione o per cassazione sospendessero l’esecutività del provvedimento. Ha inoltre chiarito che l’ottemperanza delle altre società non esonerava Radiotaxi 3570 e che l’aumento della commissione Mytaxi o l’ingresso di nuove piattaforme non incidevano sull’obbligo di rimuovere i vincoli anticoncorrenziali.
Portata della misura correttiva
La diffida non imponeva necessariamente la rimozione integrale delle clausole, ma richiedeva che gli obblighi non si estendessero a tutta la capacità produttiva dei tassisti. Doveva essere lasciata libera una quota di capacità utilizzabile a favore di piattaforme aperte, ferma la quota necessaria al corretto funzionamento e alla sopravvivenza della cooperativa.
Esito procedurale
L’AGCM ha contestato formalmente a Radiotaxi 3570 l’inottemperanza ex art. 15, comma 2, L. 287/1990. La società può presentare scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione entro 30 giorni dalla notifica; il procedimento deve concludersi entro 180 giorni. Nessuna sanzione è stata quantificata nel provvedimento di avvio.
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