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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A487B n. 29792 del 27/07/2021

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

AGCMA487B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la proroga del procedimento A487B, avviato per rideterminare la sanzione irrogata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a seguito dell’annullamento parziale del precedente provvedimento sanzionatorio da parte del TAR Lazio, poi confermato dal Consiglio di Stato. L’infrazione originaria consisteva in un abuso di posizione dominante ex articolo 102, lettera b), TFUE, attuato mediante una strategia di boicottaggio nei confronti di imprese di logistica che si rivolgevano a concorrenti. Il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2021.

Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.: procedimento di rideterminazione della sanzione per abuso di posizione dominante; termine prorogato al 31 ottobre 2021.

Moby e Compagnia Italiana di Navigazione – rideterminazione della sanzione

Il provvedimento n. 29792 del 27 luglio 2021 non definisce nuovamente l’infrazione antitrust, ma dispone una proroga del procedimento A487B relativo alla rideterminazione della sanzione nei confronti di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. La proroga è stata concessa per assicurare alle parti un adeguato esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio.

Parti e procedimento originario

Con il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, l’AGCM aveva accertato che Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. avevano realizzato un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102, lettera b), TFUE. La condotta era stata qualificata come un’unica e articolata strategia escludente, intenzionalmente diretta a ostacolare concorrenti attuali e potenziali nei mercati rilevanti.

La strategia si sarebbe concretizzata attraverso azioni di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti di imprese di logistica che si erano rivolte a concorrenti, con l’obiettivo di scoraggiarle dall’utilizzare i relativi servizi di trasporto marittimo.

Sanzione originaria

In considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, l’AGCM aveva irrogato alle due società, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 29.202.673,73 euro.

Sentenza del TAR Lazio e rideterminazione

Il TAR Lazio, Sezione I, con sentenza n. 7175 del 22 maggio 2019, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Moby e Compagnia Italiana di Navigazione, annullando parzialmente il provvedimento del 2018 e disponendo la rideterminazione della sanzione.

La sentenza ha individuato i parametri per la nuova quantificazione e ha rinviato gli atti all’Autorità affinché determinasse concretamente l’importo della sanzione con adeguata motivazione e in conformità alle indicazioni giudiziali.

A tal fine, l’AGCM ha avviato il procedimento A487B con provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019.

Esito del contenzioso

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 2727 del 1° aprile 2021, ha respinto i ricorsi proposti e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ne è derivata la necessità per l’AGCM di completare la rideterminazione della sanzione nel rispetto dei parametri stabiliti dal giudice amministrativo.

Proroghe e garanzie procedurali

Nel corso del procedimento il termine di conclusione è stato più volte prorogato per garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio, anche in ragione del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato.

Dopo la proroga del termine al 31 luglio 2021, le Parti hanno presentato, l’8 luglio 2021, una richiesta di ulteriore proroga motivata dall’esigenza di esercitare correttamente i propri diritti di difesa. L’Autorità ha ritenuto tale esigenza meritevole di accoglimento.

Decisione dell’AGCM

L’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento A487B al 31 ottobre 2021.

Il provvedimento non contiene la nuova quantificazione della sanzione e non modifica l’accertamento dell’abuso di posizione dominante già oggetto del provvedimento del 2018; esso si limita a disporre la proroga del termine procedimentale.

Punti principali

Infrazione originaria

Con il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, l’AGCM aveva accertato che Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. avevano posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102, lettera b), TFUE, mediante un’unica strategia escludente basata sul boicottaggio diretto e indiretto di imprese di logistica che si rivolgevano a concorrenti.

Sanzione iniziale

Per l’infrazione originaria era stata irrogata alle due società, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 29.202.673,73 euro.

Intervento del giudice amministrativo

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7175 del 22 maggio 2019, aveva parzialmente accolto il ricorso delle società e disposto la rideterminazione della sanzione, fissando i parametri cui l’Autorità avrebbe dovuto conformarsi. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2727 del 1° aprile 2021.

Oggetto del procedimento A487B

Il procedimento A487B è stato avviato il 17 luglio 2019 per rideterminare la sanzione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio.

Proroga del termine

Considerata la richiesta delle Parti dell’8 luglio 2021 e la necessità di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio, l’AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2021.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuesanzioni antitrusttrasporto marittimo

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