Cassazione Penale, Sentenza n. 41822/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (Tribunale di Ragusa 15/06/2022, poi confermata in Appello 18/03/2025) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ritenuta la continuazione. I motivi di ricorso sono tre: 1) vizio di motivazione per la mancata applicazione della nozione di "falso grossolano" (reato impossibile ex art. 49 c.p.), cioè si sostiene che la contraffazione sarebbe così evidente da escludere il reato di cui all'art. 474; 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza adeguata specificazione delle ragioni del rifiuto; 3) vizio di motivazione in ordine all'aumento per continuazione (contestazione della misura dell'incremento sanzionatorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il rilievo del "falso grossolano" manifestamente infondato, richiamando orientamento consolidato secondo cui l'art. 474 tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo: la mera grossolanità della contraffazione non esclude il reato salvo che sia dimostrato che la contraffazione e le condizioni di vendita escludono in radice ogni possibilità di inganno. Inoltre il motivo è stato considerato nuovo e generico, senza allegazioni probatorie sulle caratteristiche della contraffazione. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati giudicati inammissibili per genericità: il diniego delle attenuanti generiche non è stato specificamente motivato in appello e la richiesta era generica; inoltre non è ammissibile riconoscere attenuanti generiche in funzione della scelta del rito abbreviato (che già comporta un trattamento premiale). Quanto all'aumento per continuazione, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quando l'incremento è esiguo (un mese) e non richiede un dettaglio puntuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Tutela la "fede pubblica" sui marchi/segni distintivi e configura un reato di pericolo: non è necessario l'inganno effettivo per la sua configurazione; la grossolanità della contraffazione rileva solo se esclude la possibilità di inganno.
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata come titolo di reato concorrente (ricettazione o ricettazione di beni con segni falsi), applicata in combinato con l'accertata continuazione.
art. 49 cod. pen.
Riferimento al principio del reato impossibile: qui la Corte esclude l'applicazione automatica dell'ipotesi di reato impossibile per il "falso grossolano", salvo che sia dimostrata l'impossibilità materiale dell'inganno.
art. 611, commi 1 e 1-bis c.p.p.
Norme sul rito cartolare e sul procedimento in Cassazione, richiamate nel trattamento del ricorso.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva indicasse l'applicazione corretta dei parametri previsti.
art. 132 cod. pen.
Discrezionalità del giudice nel quantificare gli aumenti per continuazione: se l'aumento è esiguo non è richiesta motivazione dettagliata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare l'esborso di euro 3.000.
Massime di principio
- La nozione di "falso grossolano" non esclude automaticamente la responsabilità per il reato di cui all'art. 474: si tratta di un reato di pericolo che richiede la dimostrazione che la contraffazione e le condizioni di vendita escludano in radice qualsiasi possibilità d'inganno.
- I motivi di impugnazione generici o 'nuovi' in cassazione che non siano stati specificamente dedotti in grado precedente rischiano di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; le questioni vanno presentate e documentate con precisione nel corso dei gradi di merito.
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da elementi concreti e specifici: riferimenti vaghi alla "condotta processuale" o ad altre circostanze generiche sono insufficenti.
- La scelta del rito abbreviato non può essere utilizzata come argomento autonomo per ottenere ulteriori attenuanti generiche, dal momento che il rito stesso comporta già una riduzione di pena legalmente prevista.
- Nel calcolo dell'aumento per continuazione, se l'incremento è di esigua entità il giudice non è tenuto a una motivazione analitica dettagliata; tuttavia il criterio e la ragionevolezza della misura devono risultare comunque dalla motivazione complessiva.
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