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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3167/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione dei dati e documenti informatici estratti da copie forensi di dispositivi sequestrati nel corso delle indagini preliminari, ritenuti non più rilevanti ai fini investigativi. Il GUP ha respinto l'istanza sostenendo che non si può escludere che i supporti contengano ulteriori dati probatori e che il vincolo debba proseguire per garantirne la genuinità; ha inoltre ritenuto adeguate le garanzie di riservatezza adottate.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l'impugnabilità del provvedimento del GUP e ha ritenuto che il vuoto di tutela tra chiusura delle indagini e inizio del dibattimento richieda un rimedio. Pur rilevando orientamenti che ammettono il ricorso per cassazione, il Collegio ha preferito qualificare lo strumento esperibile nell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. per ragioni di coerenza sistematica e di garanzia dei diritti dell'interessato. Di conseguenza il ricorso proposto è stato riqualificato come appello ai sensi dell'art. 322-bis e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale competente ai sensi del comma 1-bis della norma. La Corte non ha deciso nel merito sulla restituzione dei dati ma ha disposto il mutamento del procedimento di impugnazione per consentire la valutazione di merito in sede di appello.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    artt. 247, 252, 253, 262, 263, 324, 586, 676, 127, 606, 325, 322-bis

    Le disposizioni sul sequestro probatorio e sulla restituzione (in particolare art. 262, comma 1 e l'obbligo di restituzione in caso di esito favorevole dell'eventuale riesame, art. 324, comma 7) implicano la necessità di rimedi impugnatori nella fase compresa tra chiusura delle indagini e dibattimento; il Collegio interpreta la lacuna normativa come colmabile mediante ricorso in appello ex art. 322-bis, riqualificando il ricorso proposto.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamate a tutela del diritto di proprietà e dei diritti fondamentali: la mancata tutela impugnatoria in una fase intermedia potrebbe ledere i diritti costituzionali del ricorrente.

  • Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea)

    Rilevata per i principi di limitazione e proporzionalità dei diritti fondamentali, a sostegno della necessità di adeguate garanzie quando si opprime il diritto di proprietà o la riservatezza.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Protocollo n. 1, art. 1 (menzionato come riferimento alla giurisprudenza)

    Richiamato per evidenziare che l'ordinamento deve garantire efficaci rimedi a tutela della proprietà e della difesa, evitando vuoti di tutela tra fasi processuali.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice che respinge la richiesta di restituzione di cose o dati sequestrati nella fase tra la chiusura delle indagini e l'inizio del dibattimento è impugnabile: la giurisprudenza e la Corte ritengono che la lacuna di tutela vada colmata.
  • Lo strumento più adeguato per impugnare questo tipo di ordinanza è l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., anche se talune pronunce avevano ammesso il ricorso per cassazione; la Corte preferisce l'appello per motivi di coerenza sistematica e di garanzia delle tutele.
  • Il giudice che mantiene il sequestro deve motivare in modo specifico e attuale la persistenza di esigenze probatorie, non potendo limitarsi a mere considerazioni congetturali o esplorative.
  • La conservazione della genuinità dei dati è, in molti casi, garantita dalle copie forensi; l'argomento della presunta necessità di mantenere il vincolo per preservare l'integrità deve essere valutato concretamente e non usato come motivo generico di proroga.
  • Il decorso del tempo dalla sottrazione dei supporti e dalla conclusione delle indagini è elemento rilevante a favore della restituzione quando non emergono esigenze probatorie concrete e specifiche.
  • In presenza di dati personali sensibili o di questioni di riservatezza, la tutela va bilanciata: il rischio per la privacy concerne i dati estratti, non i meri supporti, perciò eventuali soluzioni tecniche (filtri, copia forense, custodia) possono essere adottate per consentire la restituzione dei supporti senza compromettere le esigenze investigative residue.

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