Ordinanza n. 325/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) dell’avviso pubblicato in data 26.03.2026 sul Portale Trasparenza AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona riguardante “Esiti prova pratica del 28.06.2022 del <<Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di assistente amministrativo – cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno>>”, nella parte in cui ha escluso la dott.ssa Ragusa Chiara Maria; b) del verbale n. 4 del 25.02.2026 della Commissione Esaminatrice per il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Assistente Amministrativo – Cat. C, così come ricostituita con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 9.01.2026”– nella parte in cui ha escluso l’elaborato n. 49, redatto dalla dott.ssa Ragusa Chiara Maria, conosciuto solo a seguito di evasione della istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; c) della delibera del Direttore Generale n. 263 del 14.05.2026 concernente: “<<Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno>>. Presa d’atto degli esiti della procedura e contestuale nomina dei vincitori”, con relativa graduatoria; d) dell’avviso pubblicato in data 15.05.2026 sul Portale Trasparenza AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona concernente “Pubblicazione della Presa d’atto degli esiti del <<Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno>>”; e) se e nella misura in cui occorra dei seguenti atti, se interpretati in senso sfavorevole agli interessi della ricorrente: deliberazione n. 254 del 12.12.2019 con cui è stato bandito, il “Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno”, e relativo bando; deliberazione n. 360 dell’11.05.2021; deliberazione n. 76 del 2.02.2022 con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 193 del 29.02.2024 con cui è stata ricostituita la Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 559 dell’8.07.2024; verbale della Commissione Esaminatrice riunitasi in data 21.03.2025; nota del 27.06.2025 del Presidente della Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 862 del 3.12.2025 di modifica della Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 4 del 9.01.2026, con cui l’Amministrazione ha nominato la nuova Commissione Esaminatrice; gli esiti della correzione della prova pratica, pubblicati in data 26.03.2026; gli esiti della prova orale che si è tenuta il 29.04.2026; della nota prot. AOURUGGI-0025706-2026 del 11.05.2026, con cui tutti gli atti della procedura concorsuale sono stati trasmessi dalla Commissione Esaminatrice all’UOC GRU; gli atti della Commissione Esaminatrice designata con deliberazione n. 76/2022, relativi alla prova scritta ed alla prova pratica; tutti gli atti della Commissione Esaminatrice designata con deliberazione n. 193/2024; tutti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 862 del 3.12.2025; tutti gli atti della Commissione Esaminatrice designata con deliberazione n. 4/2026, che ha proceduto alla correzione della prova pratica oltre che ad espletare la prova orale e ad approvare la graduatoria di merito, la graduatoria finale (Allegato n. 6 del verbale n. 6 del 29.04.2026), provvedimento di convocazione della prova orale del 3.04.2026; f) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per 11 posti di assistente amministrativo, nella parte in cui è stata esclusa la prova pratica della ricorrente e sono stati approvati gli esiti e la graduatoria finale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’avviso relativo agli esiti della prova pratica, il verbale della commissione esaminatrice che aveva escluso il suo elaborato, la delibera di presa d’atto degli esiti e di nomina dei vincitori, la relativa pubblicazione e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, deducendo vizi non ulteriormente specificati nell’ordinanza. In udienza camerale ha rinunciato alla domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto necessario, in vista della trattazione del merito, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, distinguendo tra vincitori e soggetti già assunti, da notificare individualmente, e idonei non vincitori, nei cui confronti è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza esaminare il merito dei vizi dedotti contro la procedura concorsuale. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria. I vincitori e i soggetti già assunti devono ricevere notifica individuale entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica dell’ordinanza, con deposito della prova entro 15 giorni dal perfezionamento delle notifiche. Per gli idonei non vincitori ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., imponendo alla ricorrente di trasmettere all’amministrazione, entro 30 giorni, la comunicazione contenente gli estremi del giudizio, gli atti impugnati, il sunto dei motivi, l’indicazione dei controinteressati e il testo integrale del ricorso; l’amministrazione dovrà pubblicare tali contenuti sul proprio sito entro i successivi 20 giorni e mantenerli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, alla quale la ricorrente ha rinunciato; non è stata svolta una valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, sussistendone i presupposti e quando la notificazione nei modi ordinari sia difficoltosa per il numero dei destinatari, la notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha autorizzato l’utilizzo nei confronti degli idonei non vincitori.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare deve essere dichiarata dal giudice e comporta la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza decisione sul merito della controversia principale.
- In una controversia relativa all’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso.
- Quando i controinteressati sono numerosi e ricorrono i presupposti dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione può essere autorizzata per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del ricorso e delle informazioni essenziali sul giudizio.
- L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non esclude la notificazione individuale ai vincitori del concorso e ai soggetti già assunti, nei cui confronti il giudice può prescrivere specifici termini per la notifica e per il deposito della relativa prova.
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