Sentenza n. 6677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1049/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 1049/2026, nella parte relativa al ricorso incidentale e al ricorso proposto da Zini Elio s.r.l. contro l'aggiudicazione della concessione a Sicurezza & Ambiente s.p.a.
Esito
La controversia
La controversia riguarda una procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di ripristino della sicurezza e della viabilità stradale dopo incidenti e di rimozione dei veicoli abbandonati, indetta dal Comune di Napoli ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023. Zini Elio s.r.l., inizialmente risultata prima classificata, contestava l'esercizio della prelazione da parte della promotrice Sicurezza & Ambiente s.p.a. e la successiva aggiudicazione in favore di quest'ultima, sostenendo che la promotrice non fosse in grado di eseguire la concessione alle medesime condizioni dell'offerta risultata migliore, per differenze progettuali e per la mancanza di personale, mezzi, certificazioni SOA e software brevettati. Zini impugnava inoltre, con motivi aggiunti, la quantificazione dell'importo dovuto dal promotore subentrante al vincitore per le spese di predisposizione dell'offerta. Nel giudizio promosso dalla promotrice, Zini aveva proposto ricorso incidentale contro gli atti di gara, deducendo la standardizzazione del servizio e l'assenza di adeguata pubblicità e trasparenza. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per tardività e infondato il ricorso autonomamente proposto da Zini. In appello Zini deduceva l'erroneità della declaratoria di tardività del ricorso incidentale, la violazione dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza, nonché la violazione dell'art. 193, comma 8, del medesimo decreto in relazione all'esercizio della prelazione e alla quantificazione delle spese. Sicurezza & Ambiente rinunciava al proprio ricorso di primo grado; Zini si opponeva alla rinuncia sostenendo l'autonomia del proprio ricorso incidentale e del relativo appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 84, comma 3, c.p.a. non fosse applicabile all'intero giudizio d'appello. La rinuncia di Sicurezza & Ambiente riguardava infatti il suo autonomo ricorso di primo grado, riunito a quello proposto da Zini, e la rinuncia non incideva sui capi della sentenza sfavorevoli a Zini né determinava uno specifico interesse di quest'ultima alla prosecuzione del giudizio relativamente ai capi riguardanti il ricorso della rinunciante. Il ricorso di primo grado di Sicurezza & Ambiente è stato quindi dichiarato improcedibile per rinuncia, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata limitatamente ai capi concernenti tale ricorso. Il Collegio ha invece riconosciuto la natura autonoma del ricorso incidentale proposto da Zini nel giudizio promosso da Sicurezza & Ambiente e ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione dell'appello sui capi ad esso relativi e sul ricorso autonomamente proposto da Zini. Il merito delle censure d'appello non è stato deciso ed è stato rinviato all'udienza del 22 ottobre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
Disciplina la finanza di progetto, la procedura di gara e il diritto di prelazione del promotore; le questioni sostanziali relative alla sua applicazione sono state rinviate alla decisione di merito.
art. 193, comma 2, d.lgs. 36/2023
Invocato dall'appellante in relazione alla disciplina della procedura e ai principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza; il Consiglio di Stato non ne ha ancora deciso l'applicazione al caso concreto.
art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023
Invocato in relazione all'esercizio della prelazione del promotore e al pagamento delle spese sostenute dal vincitore; la questione è stata riservata al merito.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue
La disposizione non si applica unitariamente quando la sentenza deriva dalla riunione di ricorsi autonomi: la rinuncia a uno dei ricorsi produce effetti sui relativi capi, ma non travolge il distinto giudizio dell'altra parte avente autonoma causa petendi e autonomo interesse alla decisione.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento in relazione alla forma della decisione; non è illustrata una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando una sentenza definisce, previa riunione, più ricorsi autonomi, la rinuncia a uno di essi produce effetti soltanto sui capi relativi a quel ricorso e non determina automaticamente l'estinzione o l'improcedibilità delle impugnazioni concernenti l'altro ricorso.
- La parte che non ha proposto il ricorso oggetto di rinuncia non ha, di regola, uno specifico interesse alla prosecuzione dell'appello relativamente ai capi che hanno deciso soltanto il ricorso della parte rinunciante, se tali capi non incidono sulle sue autonome ragioni di impugnazione.
- Il ricorso incidentale conserva natura autonoma quando è diretto contro atti e questioni distinti da quelli oggetto del ricorso principale e la sua decisione può procurare alla parte un'utilità propria; in tal caso la rinuncia al ricorso principale non rende automaticamente improcedibile il relativo appello incidentale.
- In presenza di ricorsi autonomi riuniti, l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta rinuncia deve essere limitato ai soli capi concernenti il ricorso rinunciato, mentre il giudizio sulle altre domande può proseguire.
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