Sentenza del 26/10/2016 n. 21620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, deducendo principalmente di non aver ricevuto una preventiva comunicazione dell'iscrizione e di non aver avuto la possibilità di pagare o presentare osservazioni entro un termine congruo. Ha inoltre lamentato la mancata notifica dell'intimazione di pagamento, l'omessa pronuncia della CTR su tale questione e l'irregolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali presupposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria, pur non richiedendo necessariamente la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni. L'omissione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione. È stata quindi disposta la cancellazione dell'ipoteca. Le spese dei tre gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore.
L'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di espropriazione forzata, ma deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di trenta giorni per il pagamento o per la presentazione di osservazioni.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2
Intimazione ad adempiere quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.
La preventiva intimazione prevista da questa disposizione non è necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria, poiché l'ipoteca non è un atto di espropriazione. Resta però obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale.
Legge n. 212/2000, artt. 6 e 17
Statuto dei diritti del contribuente.
Le disposizioni sono state invocate dal contribuente per sostenere l'obbligo di informazione e partecipazione; la Corte ha riconosciuto in concreto la necessità del contraddittorio preventivo sulla base dei principi generali di partecipazione procedimentale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48
Garanzie di buona amministrazione, tutela effettiva e difesa.
Tali principi supportano il diritto del contribuente a essere informato e a partecipare al procedimento prima dell'adozione di un atto lesivo come l'iscrizione ipotecaria.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte ha potuto decidere direttamente nel merito e disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria tributaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente, con un termine di trenta giorni per pagare o formulare osservazioni.
- La mancata attivazione del contraddittorio preventivo rende l'iscrizione ipotecaria nulla, anche se le cartelle esattoriali presupposte sono state regolarmente notificate.
- L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non è il presupposto necessario dell'iscrizione ipotecaria, perché l'ipoteca non equivale all'inizio dell'espropriazione forzata.
- In presenza di una censura formulata richiamando una norma non esattamente applicabile, il giudice deve valutare la sostanza della doglianza e applicare la disciplina giuridica corretta ai fatti dedotti.
- Per contestare efficacemente un'iscrizione ipotecaria occorre verificare sia la regolarità delle cartelle e delle relative notifiche, sia l'esistenza della preventiva comunicazione dell'ipoteca e del termine per presentare osservazioni.
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