Cassazione Penale, Sentenza n. 27665/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una donna ritenuta dal Tribunale di Velletri responsabile del reato di abbandono di animali per avere lasciato all'interno di un'abitazione privata due cani meticci affidati alla sua custodia, fatti accertati il 25 dicembre 2022; il giudice di merito l'aveva condannata alla pena di euro 3.000 di ammenda ai sensi dell'art. 727 c.p. La difesa ha impugnato la decisione con atto denominato appello, deducendo, con il primo motivo, l'insussistenza del fatto e comunque l'assenza di elemento oggettivo e soggettivo del reato: la ricorrente sosteneva di non essere proprietaria degli animali, di non averne la disponibilità neppure occasionale, di non esercitare alcun potere di fatto o dovere di custodia, e riferiva che i cani erano di proprietà del fratello, affidati ai genitori durante la sua assenza; aggiungeva che le chiavi dell'immobile le sarebbero state consegnate dai genitori per intervenire sul posto a seguito di una segnalazione e che, dopo l'intervento, ella si sarebbe occupata di mettere gli animali in condizioni dignitose. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che il Tribunale non avesse valorizzato i comportamenti positivi tenuti, in particolare il pronto intervento che avrebbe evitato un ulteriore aggravamento delle condizioni dei cani. Nell'atto conclusivo veniva anche formulata riserva di motivi aggiunti e richiesta di concordato in appello. La Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ex art. 568, u.c., c.p.p., rilevando l'erroneità del mezzo di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur a fronte della denominazione formale dell'atto come appello, il contenuto e le richieste conclusive denotassero la volontà di proporre un gravame di merito non consentito in sede di legittimità. In ogni caso, entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili perché diretti a ottenere un riesame del merito e una nuova valutazione delle prove, senza rispettare l'onere di autosufficienza del ricorso: la ricorrente non aveva indicato né trascritto specificamente gli atti asseritamente travisati. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva e può negare il beneficio anche per la sola assenza di elementi positivi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 727 c.p.
norma incriminatrice contestata per l'abbandono di due cani affidati alla custodia dell'imputata; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 568, comma 5, c.p.p.
il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare; la Corte ribadisce che il contenuto dell'atto può rilevare per qualificare correttamente il mezzo di gravame, ma che l'inammissibilità resta ferma quando la parte abbia effettivamente proposto un mezzo non consentito.
art. 568, u.c., c.p.p.
la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ritenendo proposto un mezzo di impugnazione diverso da quello corretto.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; il giudice non deve valutare espressamente ogni singola deduzione difensiva.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente sopporta le spese del procedimento e può essere condannata al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
richiamato per ribadire che permane l'onere di specifica indicazione e allegazione degli atti asseritamente travisati ai fini del vizio di travisamento della prova.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge è inammissibile quando, dal contenuto complessivo dell'atto, emerga che la parte abbia effettivamente voluto proprio quel mezzo non consentito, e non sia invece riscontrabile una semplice erronea qualificazione del gravame.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove; il sindacato della Corte di cassazione riguarda la coerenza logica della motivazione, non l'adeguatezza della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente gli atti rilevanti e ne trascrive o allega il contenuto in modo autosufficiente; non basta evocare genericamente prove dichiarative o proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere escluso anche per la sola mancanza di elementi positivi favorevoli, senza obbligo di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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