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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21173/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione per mancanza di idonea procura speciale conferita al difensore. Il ricorrente sostiene che la procura speciale rilasciata era formalmente corretta e sufficiente per attivare l'azione riparatoria ai sensi dell'art. 315 c.p.p.; i giudici hanno ritenuto invece la procura generica e priva dell'esplicito conferimento del potere di promuovere la procedura di riparazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto decisivo che la procura speciale rilasciata all'Avv. Alessio Pomponi non contenesse l'esplicita indicazione del conferimento del potere di promuovere l'azione di riparazione ex art. 315 c.p.p.; la Corte ha richiamato l'art. 645 c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la domanda di riparazione è atto personale proponibile solo dalla parte o da procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Definisce le forme della procura speciale; la Corte richiama la necessità che la procura speciale sia rilasciata nelle forme previste per attribuire al procuratore il potere di promuovere l'azione riparatoria.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte osserva che essa rinvia alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario (art. 645 c.p.p.).

  • art. 645 cod. proc. pen.

    Prevede che l'istanza per la riparazione dell'errore giudiziario sia presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale; il principio viene applicato analogicamente alla riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa della parte; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ritenendo assenza di giustificazione per l'inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione al principio che l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può esentare dalla sanzione; qui la Corte non ha ritenuto sussistente tale assenza.

  • Sez. U., Sentenza n. 8 del 12/03/1999 (Sciarnanna)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e può essere proposta solo personalmente o tramite procuratore speciale nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p.; il mero mandato difensivo non è sufficiente.

  • Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014

    Conferma che la procura speciale è distinta dal mero mandato di difesa e che la domanda di riparazione richiede la specifica procura speciale; nel caso considerato il mandato apposto a margine del ricorso è stato ritenuto insufficiente.

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40293 del 10/06/2008

    Citata come orientamento meno formalistico che in alcuni casi ammette la presentazione della domanda anche tramite difensore costituito con procura generica (procura ad litem apposta a margine), ma la Corte ha ritenuto tale orientamento non applicabile nel caso concreto per la carenza dell'esplicito conferimento del potere riparatorio.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale e, salvo chiara e documentata eccezione giurisprudenziale, può essere proposta solo dalla parte o tramite procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p.
  • Esiste una netta differenza tra il mandato difensivo generico (mandato ad litem o procura per la difesa tecnica) e la procura speciale: quest'ultima deve contenere l'esplicito conferimento del potere di promuovere l'azione riparatoria (art. 315 e art. 645 c.p.p.).
  • Per minimizzare il rischio di inammissibilità, la procura dovrebbe recare una dizione esplicita del tipo: 'procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. per la proposizione dell'istanza di riparazione ex art. 315 c.p.p.' o formula equivalente che non lasci dubbi sul potere conferito.
  • Sebbene vi siano precedenti meno formalistici che talvolta accettano una procura generica o un mandato apposto a margine, tali soluzioni sono rischiose e dipendono molto dal convincimento del giudice sulla volontà effettiva della parte.
  • La mancanza della procura speciale esplicita può determinare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni economiche (spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se non si dimostra assenza di colpa.
  • In caso di difetto formale, è opportuno valutare tempestivamente la possibilità di regolarizzare la procura (se consentito dai termini e dalla procedura) o presentare l'istanza personalmente, per evitare la perdita del diritto di agire per la riparazione.

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