Sentenza n. 13881/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2025 (Supplemento straordinario n. 1/17), nella parte in cui, essendo stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del Bando di concorso), non ha incluso l’odierno ricorrente tra i vincitori; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente, elaborata dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui è stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del Bando di concorso); - qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 giugno 2025 - del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno dell’8 maggio 2025 (Supplemento straordinario n° 1/23); quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 novembre 2025 - del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, emanato in data 23 ottobre 2025 e pubblicato in data 27 ottobre 2025 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno (Supplemento straordinario n° 1/46);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva, scheda di valutazione dei titoli e successive rideterminazioni e rettifiche della graduatoria del concorso interno per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, nella parte relativa alla mancata valutazione di un incarico di responsabile di posto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso interno per titoli per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, dichiarando di avere svolto, dall'11 novembre 2018, l'incarico di responsabile del posto di foto segnalamento e documentazione della Polizia Scientifica presso un commissariato. La Commissione non aveva attribuito alcun punteggio per tale incarico, determinando l'esclusione del ricorrente dai vincitori. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando e dei criteri stabiliti dalla Commissione, nonché contraddittorietà tra gli atti della procedura; violazione dei principi di buon andamento, efficacia, uguaglianza e imparzialità, con eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento; violazione dell'obbligo di motivazione, dei principi di pubblicità e trasparenza, dell'art. 10, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 8, del bando. Il Ministero ha sostenuto che l'incarico non fosse valutabile alla luce della circolare in materia di annotazioni matricolari e del criterio secondo cui rileverebbero soltanto gli incarichi estranei alle normali mansioni d'ufficio, comportanti particolare aggravio di lavoro o specifiche responsabilità.
La decisione
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto che il bando e il verbale della Commissione del 3 luglio 2024 avessero predeterminato, tra i titoli valutabili, gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, attribuendo 1,2 punti alla relativa categoria. Una volta fissata tale disciplina, la Commissione era vincolata alla sua applicazione e poteva verificare soltanto la riconducibilità concreta dell'incarico dichiarato alla tipologia prevista, senza introdurre successivamente requisiti più restrittivi non contenuti nella lex specialis. Il richiamo alla circolare sulle annotazioni matricolari non poteva quindi giustificare l'esclusione dell'incarico, poiché avrebbe comportato una sostanziale disapplicazione o interpretazione abrogante del bando. L'incarico ricoperto dal ricorrente era riconducibile, per denominazione e contenuto, alla figura di responsabile di posto; inoltre, la funzione ordinaria e continuativa e le responsabilità gestionali connesse all'incarico risultavano coerenti con la finalità del concorso. Anche ammettendo un potere della Commissione di escludere incarichi solo apparentemente riconducibili alle categorie previste, tale potere avrebbe potuto riguardare esclusivamente ipotesi limite e avrebbe richiesto un'adeguata motivazione, assente sia in sede procedimentale sia in giudizio. Il TAR ha annullato gli atti impugnati in parte qua, ordinando al Ministero di rivalutare i titoli attribuendo al ricorrente 1,2 punti e di rettificare la graduatoria finale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso
responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra
La clausola individua gli incarichi valutabili e vincola la Commissione all'attribuzione del punteggio quando l'incarico concretamente svolto rientri nella tipologia prevista.
artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 487/1994
Impongono la previa e rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento fonda l'obbligo di predeterminazione dei criteri concorsuali e il vincolo dell'amministrazione al rispetto della lex specialis.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata della scelta di non valutare un incarico astrattamente riconducibile alle categorie previste dal bando.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato in relazione all'istanza di riesame presentata dal candidato e all'obbligo di considerare le osservazioni pertinenti.
art. 26, comma 3, d.P.R. 335/1982
direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti
Utilizzato per evidenziare la coerenza tra la valorizzazione degli incarichi di responsabilità e le funzioni proprie della qualifica di vice ispettore.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati e verbalizzati prima dell'applicazione concreta, in modo da autolimitare la discrezionalità della Commissione e garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
- La lex specialis vincola rigidamente l'amministrazione e la Commissione: una volta individuate le categorie di titoli valutabili, non possono essere introdotti in sede applicativa requisiti ulteriori o più restrittivi non previsti dal bando.
- Quando il bando individua gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell'articolazione organizzativa e alla posizione di responsabilità ricoperta, la Commissione deve verificare la riconducibilità concreta dell'incarico alla categoria prevista senza subordinare la valutazione a condizioni ulteriori, quali l'estraneità alle normali mansioni d'ufficio o un particolare aggravio di lavoro, se non previamente stabilite.
- L'esclusione di un incarico solo apparentemente riconducibile alle categorie previste dal bando è ammissibile, al più, in ipotesi limite e deve essere sorretta da una motivazione specifica riferita alle caratteristiche concrete dell'incarico; non è sufficiente un richiamo generico a circolari o criteri estranei alla lex specialis.
- La finalità della predeterminazione dei criteri impedisce all'amministrazione di adottare, nella fase di valutazione individuale, interpretazioni che svuotino di contenuto una categoria di titoli espressamente prevista dal bando.
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