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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11946/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza per violazione degli artt. 666 e 671 c.p.p., denunciando in particolare un'errata applicazione dell'art. 81 c.p. nella determinazione degli aumenti per continuazione. Contestava che il giudice dell'esecuzione non abbia scorporato i reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione (Corte d'appello dell'Aquila, sent. 5/7/2017) prima di ricalcolare la pena complessiva, e che non sia stata fornita adeguata motivazione sulle singole maggiorazioni operate per i reati satellite. Segnalava inoltre la non applicazione del principio giurisprudenziale (ex Sez.1 n.45161/2004) relativo allo scorporo e al ricalcolo degli aumenti separatamente per ciascun reato satellitare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha ritenuto fondato il motivo relativo al mancato scorporo dei reati già posti in continuazione dalla corte di cognizione per il primo gruppo di reati e ha rilevato carenza motivazionale sull'entità degli aumenti applicati. Ha confermato che per il secondo gruppo (episodi isolati di evasione) lo scorporo non era necessario. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla misura della pena complessiva e la causa è stata rinviata al GIP di Pescara per nuovo esame e rideterminazione della pena secondo i principi indicati (scorporo dei reati già uniti, scelta del reato più grave come base e ricalcolo motivato, con motivazione distinta per ciascun aumento).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, nel ricalcolare la pena per più condanne ciascuna comprendente plurime violazioni unificate in continuazione dal giudice della cognizione, deve scorporare i reati riuniti, prendere come pena-base quella relativa al reato piu' grave tra tutti e poi determinare ex novo l'aumento per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

  • artt. 648, 628, 629 cod. pen.

    Norme sostanziali che individuano i reati del primo gruppo (reati contro il patrimonio) i quali dovevano essere scorporati e ricalcolati ai fini della continuazione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma procedurale violata; la Corte ha esaminato il vizio nella determinazione della pena complessiva e ha ritenuto fondato il motivo relativo allo scorporo e alla motivazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; la censura riguardava la legittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha determinato la pena complessiva senza il dovuto ricalcolo e motivazione delle maggiorazioni.

  • Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Rv. 243375)

    Sez.1, 15/01/2009, n.4911 Rv.243375

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve assumere quale pena-base quella del reato piu' grave e procedere poi all'aumento per ciascun reato satellite, anche se alcuni erano già stati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)

    Sez. U, 24/06/2021, n.47127 Rv.282269

    Principio richiamato sulla necessita' di motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e sulle modalita' di verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.

  • Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004

    Sez.1, 27/10/2004, n.45161

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente che sostiene il principio dello scorporo preventivo dei reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione; principio fatto proprio e applicato dalla Corte per il primo gruppo di reati.

  • Sez. U, n. 7930/95 (Rv.201549-01)

    Sez. U, n.7930/95 Rv.201549-01

    Richiama il principio secondo cui la motivazione sugli aumenti deve essere adeguata all'entita' degli stessi per consentire la verifica del rispetto dei limiti normativi e per evitare un surrettizio cumulo materiale di pene.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena in presenza di piu' sentenze, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva gia' unificato in continuazione e assumere come pena-base quella del reato piu' grave tra tutti i reati emersi.
  • Per ciascun reato satellite occorre calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena; la motivazione deve essere piu' dettagliata quanto piu' gli aumenti sono vicini al quantum gia' inflitto in sede di cognizione.
  • Se i fatti costituiscono episodi isolati (es. plurime evasioni non riunite in continuazione dal giudice di cognizione), lo scorporo preventivo non e' necessario e la procedura di ricalcolo puo' essere diversa.
  • La mancata scorporazione o la carenza motivazionale sugli aumenti possono portare all'annullamento limitato alla misura della pena e al rinvio per nuovo esame.
  • In sede di esecuzione il giudice non puo' limitarsi a ridurre 'di poco' la pena complessiva inflitta in cognizione senza spiegare la dinamica del nuovo calcolo; occorre trasparenza numerica e giustificazione del rapporto di proporzione tra le pene.

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