Cassazione Penale, Sentenza n. 11946/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per violazione degli artt. 666 e 671 c.p.p., denunciando in particolare un'errata applicazione dell'art. 81 c.p. nella determinazione degli aumenti per continuazione. Contestava che il giudice dell'esecuzione non abbia scorporato i reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione (Corte d'appello dell'Aquila, sent. 5/7/2017) prima di ricalcolare la pena complessiva, e che non sia stata fornita adeguata motivazione sulle singole maggiorazioni operate per i reati satellite. Segnalava inoltre la non applicazione del principio giurisprudenziale (ex Sez.1 n.45161/2004) relativo allo scorporo e al ricalcolo degli aumenti separatamente per ciascun reato satellitare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha ritenuto fondato il motivo relativo al mancato scorporo dei reati già posti in continuazione dalla corte di cognizione per il primo gruppo di reati e ha rilevato carenza motivazionale sull'entità degli aumenti applicati. Ha confermato che per il secondo gruppo (episodi isolati di evasione) lo scorporo non era necessario. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla misura della pena complessiva e la causa è stata rinviata al GIP di Pescara per nuovo esame e rideterminazione della pena secondo i principi indicati (scorporo dei reati già uniti, scelta del reato più grave come base e ricalcolo motivato, con motivazione distinta per ciascun aumento).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Il giudice dell'esecuzione, nel ricalcolare la pena per più condanne ciascuna comprendente plurime violazioni unificate in continuazione dal giudice della cognizione, deve scorporare i reati riuniti, prendere come pena-base quella relativa al reato piu' grave tra tutti e poi determinare ex novo l'aumento per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
artt. 648, 628, 629 cod. pen.
Norme sostanziali che individuano i reati del primo gruppo (reati contro il patrimonio) i quali dovevano essere scorporati e ricalcolati ai fini della continuazione.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma procedurale violata; la Corte ha esaminato il vizio nella determinazione della pena complessiva e ha ritenuto fondato il motivo relativo allo scorporo e alla motivazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso; la censura riguardava la legittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha determinato la pena complessiva senza il dovuto ricalcolo e motivazione delle maggiorazioni.
Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Rv. 243375)
Sez.1, 15/01/2009, n.4911 Rv.243375
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve assumere quale pena-base quella del reato piu' grave e procedere poi all'aumento per ciascun reato satellite, anche se alcuni erano già stati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)
Sez. U, 24/06/2021, n.47127 Rv.282269
Principio richiamato sulla necessita' di motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e sulle modalita' di verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.
Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004
Sez.1, 27/10/2004, n.45161
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente che sostiene il principio dello scorporo preventivo dei reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione; principio fatto proprio e applicato dalla Corte per il primo gruppo di reati.
Sez. U, n. 7930/95 (Rv.201549-01)
Sez. U, n.7930/95 Rv.201549-01
Richiama il principio secondo cui la motivazione sugli aumenti deve essere adeguata all'entita' degli stessi per consentire la verifica del rispetto dei limiti normativi e per evitare un surrettizio cumulo materiale di pene.
Massime di principio
- Quando si ridetermina la pena in presenza di piu' sentenze, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva gia' unificato in continuazione e assumere come pena-base quella del reato piu' grave tra tutti i reati emersi.
- Per ciascun reato satellite occorre calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena; la motivazione deve essere piu' dettagliata quanto piu' gli aumenti sono vicini al quantum gia' inflitto in sede di cognizione.
- Se i fatti costituiscono episodi isolati (es. plurime evasioni non riunite in continuazione dal giudice di cognizione), lo scorporo preventivo non e' necessario e la procedura di ricalcolo puo' essere diversa.
- La mancata scorporazione o la carenza motivazionale sugli aumenti possono portare all'annullamento limitato alla misura della pena e al rinvio per nuovo esame.
- In sede di esecuzione il giudice non puo' limitarsi a ridurre 'di poco' la pena complessiva inflitta in cognizione senza spiegare la dinamica del nuovo calcolo; occorre trasparenza numerica e giustificazione del rapporto di proporzione tra le pene.
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