Cassazione Penale, Sentenza n. 16737/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le sue condizioni di salute sarebbero incompatibili con il regime di detenzione intramuraria e che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente tale incompatibilità
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale di Latina ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria. Per tale motivo il Collegio ha ritenuto il motivo di ricorso privo di rilevanza pratica e ha pronunciato l'inammissibilità. Inoltre il Collegio ha escluso l'obbligo di condanna alle spese processuali e qualsiasi sanzione pecuniaria, poiché la mancanza di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, in linea con la giurisprudenza citata
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata quale parametro di cassazione per vizio di motivazione (manifesta illogicità). Il Collegio non ha esaminato il merito della doglianza in quanto la vicenda è divenuta priva di interesse a seguito della sostituzione della misura cautelare
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare che la sopravvenuta mancanza d'interesse, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, impedisce l'imposizione di sanzioni o spese a carico del ricorrente
Cass. Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Giurisprudenza di legittimità confermata per il principio che la sopravvenuta mancanza d'interesse esclude l'applicazione di sanzioni processuali quando la perdita di interesse si è verificata successivamente alla proposizione del ricorso
Cass. Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso principio: la sopravvenuta carenza di interesse dopo la presentazione del ricorso giustifica la declaratoria d'inammissibilità senza irrogazione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene adottata una misura che elimina o attenua la situazione contestata (es. sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse non comporta automaticamente l'assoggettamento del ricorrente alle spese processuali o a sanzioni pecuniarie qualora la perdita di interesse sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso
- Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse, il difensore dovrebbe verificare tempestivamente eventuali provvedimenti sopravvenuti e, se necessario, chiedere provvedimenti provvisori o aggiornare il ricorso; in alternativa, va valutata l'impugnazione dei provvedimenti successivi se vi è interesse concreto
- Nel merito di questioni relative alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime di detenzione, è necessario allegare e documentare tempestivamente elementi medico-legali aggiornati; tuttavia, se la misura cautelare viene sostituita prima dell'esame del ricorso, la contestazione diventa spesso priva di rilevanza pratica
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