Cassazione Civile, Ordinanza n. 04139/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita avente ad oggetto un erogatore d'acqua. L'acquirente aveva agito chiedendo la risoluzione del contratto, o in subordine la riduzione del prezzo, deducendo che sin dall'installazione l'apparecchio presentava perdite d'acqua e che i ripetuti interventi di riparazione richiesti al venditore non avevano eliminato il difetto. Il venditore aveva eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia, sostenendo sia la tardività della denuncia dei vizi sia l'intervenuta prescrizione annuale decorrente dalla consegna del bene. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; in appello, il Tribunale aveva invece accolto la domanda dell'acquirente e risolto il contratto, ritenendo superata l'eccezione di decadenza e prescrizione perché i vizi erano stati portati immediatamente a conoscenza del venditore e l'apparecchio era stato restituito per interventi manutentivi. Nel ricorso per cassazione, il venditore ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e violazione dell'art. 1495 c.c., sostenendo che la denuncia dei vizi non fosse tempestiva, che la prova della denuncia fosse stata fornita solo con una missiva del 25 febbraio 2013 e che, comunque, l'azione fosse prescritta perché proposta oltre un anno dalla consegna del bene (21 febbraio 2012), senza che la raccomandata di denuncia potesse valere come atto interruttivo. Gli ulteriori motivi, non esaminati perché assorbiti, attinenti al merito, non sono specificati nel testo oltre il rinvio alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il ragionamento del Tribunale solo nella parte in cui aveva escluso la decadenza per effetto del riconoscimento dei vizi da parte del venditore attraverso gli interventi riparatori, ma erroneo nella parte in cui aveva esaminato con la stessa motivazione anche l'eccezione di prescrizione, senza accertare se fosse decorso il termine annuale dalla consegna del bene. La Corte ha ribadito che il diritto del compratore alla garanzia per vizi si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna del bene, indipendentemente dalla denuncia o dal riconoscimento dei vizi, e che occorreva verificare l'eventuale esistenza di atti interruttivi della prescrizione anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite sugli atti idonei. Poiché tale accertamento mancava, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Savona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata prospettata dal ricorrente con riferimento all'eccezione di prescrizione, ma la Corte ha deciso principalmente sulla violazione dell'art. 1495 c.c., evidenziando l'errore del giudice di merito nel non distinguere tra decadenza e prescrizione.
art. 1495 c.c.
La denuncia dei vizi può essere superflua se il venditore riconosce il vizio; tuttavia, il diritto del compratore alla garanzia si prescrive comunque in un anno dalla consegna del bene, a prescindere dalla denuncia o dal riconoscimento dei vizi.
art. 1219 c.c.
Sono idonei a interrompere la prescrizione tutti gli atti conformi a questa disposizione, non solo gli atti giudiziali.
Massime di principio
- In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, una volta eccepita la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente l'onere di provare di aver denunciato i vizi nel termine di legge, salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio o il difetto di qualità.
- Il riconoscimento del vizio da parte del venditore è una dichiarazione di scienza sulla sussistenza oggettiva del difetto, può essere anche tacito e non richiede l'ammissione di responsabilità; può quindi rendere superflua la denuncia del compratore.
- La prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. decorre, in ogni caso, dalla consegna del bene e non dagli eventuali interventi riparatori successivi, che attengono alla fase attuativa del diritto di garanzia.
- Decadenza dalla denuncia e prescrizione del diritto sono istituti diversi e non possono essere esaminati congiuntamente come se avessero gli stessi presupposti.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione di garanzia non sono rilevanti soltanto gli atti giudiziali, ma tutti gli atti conformi all'art. 1219 c.c.
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