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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20404/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nonostante l'età avanzata (ultrasettantenne). Il difensore eccepiva che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. comporta una presunzione di ridotta pericolosità per chi ha superato i 70 anni e che il GIP non aveva adeguatamente motivato il superamento di tale presunzione: mancavano elementi specifici e concreti che dimostrassero esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" e il concreto rischio di reiterazione del reato, essendosi il giudice limitato a riferimenti generici al passato criminale e alla inefficacia deterrente della detenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del GIP, che aveva indicato il grave passato criminale (anche di omicidi) e la mancata efficacia deterrente della detenzione rispetto al comportamento del ricorrente, elementi idonei a giustificare la custodia cautelare in carcere nonostante l'età. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    La misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura.

    Il giudice deve considerare la presunzione di inadeguatezza della custodia per gli ultrasettantenni come superabile solo con motivazione sufficiente che descriva esigenze cautelari di eccezionale intensità; non sono richieste formule rituali ma elementi concreti che dimostrino l'eccezionalità del pericolo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama il concetto di "pericula libertatis" e l'esigenza che le misure cautelari siano giustificate da un rilevante e attuale pericolo di reiterazione o da altre esigenze cautelari; la valutazione richiede criteri concreti e specifici.

  • Giurisprudenza: Sez.1, Sentenza n. 18173/2009 (Frigato)

    "La misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura."

    Conferma il principio che l'età oltre i 70 anni crea una presunzione di inadeguatezza della detenzione in carcere, superabile solo con motivazione sui profili di straordinarietà delle esigenze cautelari.

  • Giurisprudenza: Sez.3, Sentenza n. 23015/2020 (Franceschini)

    "L'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non richiede formule esplicite, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei 'pericula libertatis' nel caso concreto."

    Precisa che non è necessario un linguaggio formale: è sufficiente che la motivazione renda evidente l'elevata gravità del pericolo che giustifica il superamento della presunzione di inadeguatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte nella sentenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte dispone l'invio per i conseguenti adempimenti dell'autorità penitenciaria.

Massime di principio

  • L'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. crea una presunzione di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli ultrasettantenni, ma tale presunzione può essere superata solo con motivazione che evidenzi esigenze cautelari di straordinaria intensità.
  • La motivazione richiesta non deve usare formule rituali, ma deve indicare elementi concreti e specifici (es. gravità del passato criminale, caratteristiche delle condotte, mancata efficacia deter­rente) dai quali desumere il reale e attuale pericolo che giustifica la custodia.
  • La valutazione del giudice sulla sussistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del diritto; non è consentito un nuovo apprezzamento libero della prova o una riconsiderazione meramente valutativa dei fatti.
  • Se il ricorso viene rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; inoltre la decisione va comunicata all'autorità penitenziaria per gli adempimenti previsti (art. 94 disp. att.).
  • In situazioni analoghe è essenziale che la difesa indichi elementi specifici che contrastino la valutazione del giudice circa il concreto rischio di reiterazione o altre esigenze cautelari, pena l'insuccesso del ricorso per mera riconsiderazione dei fatti.

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