Cassazione Penale, Sentenza n. 48248/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, operata dalla Corte di Appello di Roma nella decisione del 29/10/2021 (patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p.), della confisca di €64.000 disposta in primo grado ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e deduce violazione di legge e vizi di motivazione: lamenta che la Corte territoriale non ha motivato la conferma della confisca e che tale statuizione era estranea all'accordo di patteggiamento tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, con il patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità; sono quindi inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e quelle attinenti alla determinazione della pena o misure patrimoniali non comprese nei vizi ammissibili. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il patteggiamento in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, in gran parte, il sindacato in Cassazione; ammessi ricorsi solo relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o a divergenze tra accordo e pronuncia.
art. 445 c.p.p.
Norma applicabile esclusivamente al patteggiamento concordato in primo grado; non si applica al patteggiamento in appello ex art. 599-bis.
art. 444 c.p.p.
Riferimento normativo al patteggiamento in primo grado (richiamato dalla giurisprudenza) distinto dall'istituto in appello; la giurisprudenza citata connessa al 444 non estende automaticamente le relative tutele al 599-bis.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Citato nella giurisprudenza comparata ma non estende i rimedi del patteggiamento di primo grado al patteggiamento in appello; concerne limiti e sindacabilità delle pronunce.
art. 240-bis c.p.
Consente la confisca del denaro in sequestro; nella vicenda la confisca disposta in primo grado è stata confermata e non è ritenuta impugnabile mediante il ricorso proposto, alla luce della rinuncia contenuta nell'accordo.
art. 73 DPR 309/1990
Norma sostanziale relativa alle fattispecie di reato in materia di stupefacenti a cui si riferisce la condanna; la sua menzione serve a collocare il titolo di reato oggetto del patteggiamento.
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena principale (concorso e altri criteri di determinazione della pena) oggetto dell'accordo di patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
Riferimento alle condizioni di proscioglimento; la Corte osserva che le doglianze sulla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento sono inammissibili se rinunciate con l'accordo.
art. 616 c.p.p.
Autorizza l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità per inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di €3.000,00 per colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 186/2000).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di applicabilità dell'onere per inammissibilità: la Corte ha ritenuto che, in presenza di colpa del ricorrente, è legittimo imporre la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. riduce fortemente la possibilità di sindacato in Cassazione: sono ammissibili in Cassazione solo i motivi che attengono alla formazione del consenso a patteggiare, al consenso del pubblico ministero o alla disparità tra accordo e pronuncia del giudice.
- Le doglianze su misure patrimoniali (es. confisca) o altri provvedimenti non espressamente riservati dall'accordo sono, di regola, inammissibili se l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame mediante l'accordo.
- Se si intende contestare una misura (p. es. confisca) è essenziale che la questione sia esplicitamente oggetto dell'accordo o che il ricorso deduca vizi attinenti alla formazione del consenso o a una violazione manifesta del contenuto dell'accordo.
- La distinzione tra patteggiamento di primo grado (art. 444/445 c.p.p.) e patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) è cruciale: le tutele e il sindacato sono diversi e non sono automaticamente estendibili dall'uno all'altro.
- Il ricorso in Cassazione in casi riconducibili a rinuncia a motivi di appello espone il ricorrente al rischio di dichiarazione di inammissibilità e all'obbligo di pagare spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella proposizione del ricorso.
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