Sentenza n. 138/2026 - Lecce, Sezione 3
per l''annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, adottato dal Dirigente S.U.A.P. del Comune di Brindisi e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stato intimato alla ricorrente il divieto di prosecuzione dell’attività di “Apertura Bed & Breakfast a conduzione imprenditoriale” con contestale archiviazione della S.C.I.A. 17 aprile 2021 acquisita al prot. SUAP n. -OMISSIS-; - di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento all’eventuale adozione nelle more di un provvedimento negativo sulla istanza di autotutela presentata con nota trasmessa all’A.C. a mezzo p.e.c. del 4 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del SUAP che vietava la prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast e disponeva l'archiviazione della SCIA presentata nel 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore B&B)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 16 gennaio 2025 deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990, dell'art. 2, comma 8-bis, e dell'art. 19, comma 3, della medesima legge, nonché carenza di potere, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e manifesta irrazionalità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, 9 e 13 della l.r. Puglia n. 27/2013, degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta irrazionalità e contraddittorietà, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il divieto di prosecuzione era stato adottato quasi quattro anni dopo la SCIA del 17 aprile 2021, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990, senza l'attivazione dei poteri di autotutela e senza il rispetto della procedura regionale, che impone la previa diffida a rimuovere le irregolarità e, in caso di inerzia, la sospensione dell'attività. Il Comune ha sostenuto l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha inoltre esaminato e disposto lo stralcio, perché tardive, delle memorie di replica comunali depositate il 7 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del SUAP, confermando in sede di merito le ragioni già poste a fondamento della sospensione cautelare. Ha ritenuto assorbenti le censure relative alla violazione dell'art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990 e degli artt. 9 e 13 l.r. Puglia n. 27/2013. Il controllo sulla SCIA e l'eventuale adozione di provvedimenti conformativi o inibitori devono avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire soltanto alle condizioni dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, richiamato dall'art. 19, comma 4, e deve esplicitare i relativi presupposti, inclusi l'illegittimità, il termine ragionevole, la ponderazione degli interessi e il concreto interesse pubblico. Nel caso concreto il provvedimento era stato adottato sulla base della SCIA del 17 aprile 2021, senza che risultasse una nuova SCIA: la nota del dicembre 2024 non è stata qualificata come nuova segnalazione. Il Comune non aveva inoltre indicato né motivato la sussistenza delle condizioni dell'autotutela. Il provvedimento risultava altresì adottato al di fuori della procedura prevista dalla legge regionale: in caso di violazioni, il Comune deve normalmente diffidare il titolare a rimuoverle entro quindici giorni, poi eventualmente sospendere l'attività e solo successivamente vietarne la prosecuzione se l'irregolarità persiste; il divieto diretto è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dal comma 3 dell'art. 9. Il TAR ha rilevato anche che le irregolarità richiamate dall'amministrazione erano state rimosse o regolarizzate dalla ricorrente, mediante rimozione del soppalco, pagamento della sanzione e presentazione di una planimetria conforme. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
“L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione [...] adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.”; “Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 [...] l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.”
Il termine di sessanta giorni per il controllo ordinario della SCIA è perentorio. Dopo la sua scadenza, l'intervento amministrativo è possibile solo nel rispetto delle condizioni dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
Costituisce il parametro per l'esercizio dei poteri amministrativi successivi alla scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA; il provvedimento deve dare conto dei relativi presupposti e della ragione dell'intervento in autotutela.
art. 9, commi 2 e 3, l.r. Puglia n. 27/2013
“Nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell’attività [...] a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni”; il divieto diretto è previsto nei casi indicati dal comma 3.
Per le violazioni della disciplina regionale dei B&B, il Comune deve seguire, salvo i casi specifici del comma 3, la sequenza diffida, eventuale sospensione e successivo divieto in caso di persistente irregolarità.
art. 13, comma 5, l.r. Puglia n. 27/2013
È richiamato in relazione alla violazione amministrativa contestata dalla Polizia locale, successivamente regolarizzata dalla ricorrente mediante pagamento della sanzione e adeguamento della planimetria.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
È stato dedotto dalla ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica autonoma interpretazione della disposizione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono stati invocati in relazione alle garanzie partecipative, ma la decisione accoglie il ricorso sulla base delle violazioni assorbenti dell'art. 19 l. 241/1990 e dell'art. 9 l.r. Puglia n. 27/2013.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990 per il controllo ordinario della SCIA e per l'adozione dei provvedimenti inibitori o conformativi è perentorio.
- Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA, l'amministrazione può intervenire sugli effetti della segnalazione soltanto alle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio dall'art. 21-nonies l. 241/1990, con specifica motivazione sui relativi presupposti e sull'interesse pubblico concreto.
- Una comunicazione o nota che richiami una precedente SCIA non può essere qualificata come nuova SCIA in assenza degli elementi che dimostrino l'effettiva presentazione di una nuova segnalazione per l'avvio dell'attività.
- Nella disciplina pugliese dei Bed & Breakfast, l'accertamento di una violazione comporta ordinariamente la previa diffida a rimuoverne le cause entro quindici giorni, seguita, in caso di inadempimento, dalla sospensione e soltanto successivamente dal divieto di prosecuzione se l'irregolarità persiste; il divieto immediato è ammesso nei soli casi specificamente previsti dall'art. 9, comma 3, l.r. Puglia n. 27/2013.
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