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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5167/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo per omissione della pronuncia obbligatoria sulla confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (IVA evasa pari a €80.536,75 per il 2017 e a €13.900,37 per il 2018) e per mancata motivazione specifica su quel punto; ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per un nuovo giudizio limitato alla valutazione della confisca. La Corte ha precisato che, per i reati accertati, la confisca (diretta o per equivalente) deve essere disposta salvo che il giudice motivi concretamente l'insussistenza dei presupposti; ha inoltre ricordato che la confisca per equivalente può essere disposta anche in assenza di un precedente sequestro e senza individuazione specifica dei beni, ma richiede accertamenti preliminari per quantificare il profitto e verificare la disponibilità degli atti. La Corte ha altresì qualificato il rimedio del Procuratore Generale come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 c.p.p. e ha escluso l'applicabilità dell'art. 569, comma 4, c.p.p. nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che impone la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo dei delitti tributari; la Corte ha ritenuto che, avendo il giudice accertato l'evasione IVA, la confisca doveva essere disposta o motivatamente esclusa.

  • art. 322-ter cod. pen.

    richiamato dall'art. 1, comma 143, L. n. 244/2007

    Ritenuta coincidente con il contenuto dell'art. 12-bis e quindi idonea a giustificare l'applicazione della confisca obbligatoria anche per reati precedenti all'introduzione del 12-bis.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Fondamento delle censure sulla violazione di legge (lett. b) e sulla carenza di motivazione (lett. e) relative all'omessa pronuncia sulla confisca.

  • art. 608 c.p.p.

    Il ricorso del Procuratore Generale è stato qualificato come ricorso diretto ai sensi di tale norma, essendo la sentenza non appellabile dal pubblico ministero nella sua composizione di pena legale.

  • art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma che regola il giudice competente al rinvio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale in diversa persona fisica ai sensi di questa disposizione.

  • art. 569, comma 4 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto la previsione inapplicabile nel caso concreto rispetto all'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, per le ragioni esposte nel provvedimento.

Massime di principio

  • Per i delitti tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria e deve essere disposta salvo motivazione specifica e adeguata dell'autorità giudicante che ne escluda i presupposti.
  • Il giudice della cognizione può disporre la confisca per equivalente fino al valore corrispondente al profitto anche in assenza di un precedente sequestro e senza identificare specificamente i beni, ma occorrono preliminari accertamenti per quantificare il profitto e verificare la disponibilità di beni nella titolarità del reo.
  • Se il giudice omette la pronuncia obbligatoria sulla confisca o non la motiva, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame sul punto; il rinvio è necessario quando mancano accertamenti sul valore del profitto o sulla disponibilità dei beni.
  • Il pubblico ministero può proporre un ricorso diretto alla Cassazione (art. 608 c.p.p.) quando la sentenza applica una pena legale e quindi non è appellabile nelle ordinarie forme di impugnazione dell'ufficio.
  • In casi di condanna tributaria, il giudice deve sempre valutare e motivare separatamente la questione della confisca: l'assenza di motivazione configura vizio decisorio suscettibile di annullamento.

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