Corte di giustizia, Sentenza C-765/18
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020. — Stadtwerke Neuwied GmbH contro RI. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/55/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 3 ed allegato A, lettera b) – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe. — Causa C-765/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita dal Landgericht Koblenz in una controversia tra un fornitore di gas di ultima istanza e un cliente domestico, ha chiarito la portata degli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva 2003/55/CE. Ha stabilito che la mancata comunicazione personale degli aumenti tariffari non comporta automaticamente l’invalidità della modifica, se l’aumento riflette soltanto il costo di acquisto del gas e non vi è intento di profitto. Restano però necessari un diritto di recesso continuo e rimedi effettivi per il risarcimento del pregiudizio eventualmente subito.
Obblighi di trasparenza e informazione del fornitore di ultima istanza: la mancata comunicazione personale degli aumenti tariffari del gas non invalida, di per sé, la modifica del prezzo se il costo è solo ribaltato sui clienti e sono garantiti recesso e rimedi effettivi.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), debba essere interpretato nel senso che la mancata informazione personale e tempestiva del cliente circa i motivi, le condizioni e l’entità di un aumento tariffario rende invalida la modifica della tariffa; e, in caso affermativo, se tali disposizioni siano direttamente applicabili nei confronti di un fornitore di gas costituito in forma di società di diritto privato ma soggetto al controllo pubblico.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), non osta a che un fornitore di ultima istanza modifichi le tariffe senza comunicazione personale preventiva ai clienti quando l’aumento serve solo a trasferire maggiori costi di approvvigionamento e non mira a realizzare un profitto; in tal caso, la mancata informazione non è una condizione di validità della modifica, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per il danno eventualmente subito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/55/CE
- Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2003/55/CE
- Allegato A, lettere b) e c), direttiva 2003/55/CE
- Direttiva 97/7/CE
- Direttiva 93/13/CE
- Energiewirtschaftsgesetz
- AVBGasV
- Gasgrundversorgungsverordnung
Obblighi di trasparenza negli aumenti tariffari del gas
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Koblenz in una controversia tra la Stadtwerke Neuwied GmbH, fornitore di gas di ultima istanza, e RI, cliente domestico. Il tema è la portata dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE e dell’allegato A, lettere b) e c), in materia di tutela dei consumatori e trasparenza delle modifiche tariffarie.
Fatti e procedimento principale
RI era cliente della Stadtwerke Neuwied dal 2004 nell’ambito della fornitura di base. Tra il 2005 e il 2011 il fornitore applicò vari aumenti tariffari per trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale, senza perseguire profitto. RI non fu informato personalmente delle modifiche; i prezzi e le variazioni furono pubblicati sul sito Internet del fornitore e nella stampa regionale.
Dinanzi al giudice del rinvio, RI contestò la validità degli aumenti e propose domanda riconvenzionale per il rimborso di somme versate. Il giudice nazionale dubitava che, in assenza di trasposizione della direttiva nel periodo rilevante, il dovere di informazione diretta e tempestiva potesse incidere sulla validità stessa degli aumenti e se tali disposizioni potessero essere invocate direttamente anche contro una società di diritto privato soggetta a controllo pubblico.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 2, 3 e 27 della direttiva 2003/55/CE;
- l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure per un elevato livello di tutela dei consumatori e richiama, per i clienti civili, le misure dell’allegato A;
- l’allegato A, lettera b), che impone di avvisare direttamente i clienti degli aumenti delle tariffe in tempo utile e prima del termine del normale periodo di fatturazione successivo all’aumento, e di consentire il recesso in caso di rifiuto delle nuove condizioni;
- l’allegato A, lettera c), sulla trasparenza dei prezzi e delle tariffe.
Sono inoltre menzionate la direttiva 97/7/CE e la direttiva 93/13/CE, richiamate nell’allegato A come norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori. Nel diritto tedesco sono citati l’Energiewirtschaftsgesetz, l’AVBGasV e la Gasgrundversorgungsverordnung.
Prima questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se la mancata comunicazione personale e tempestiva dell’aumento tariffario renda inefficace la modifica del prezzo.
La Corte ricorda che la direttiva 2003/55/CE mira al buon funzionamento del mercato interno del gas, ma anche a un elevato livello di tutela dei consumatori. Gli obblighi di trasparenza servono a consentire al cliente di esercitare consapevolmente il diritto di recedere o di contestare la modifica del prezzo.
Tuttavia, nel caso specifico, il fornitore agiva come fornitore di ultima istanza e gli aumenti servivano soltanto a ribaltare il maggior costo di acquisto del gas, senza margine di profitto. In tale situazione, la Corte ritiene che subordinare la validità della modifica alla comunicazione personale potrebbe esporre il fornitore a un rischio economico eccessivo, compromettendo anche la sicurezza dell’approvvigionamento.
La Corte conclude quindi che la mancata informazione personale non costituisce, di per sé, una condizione di validità dell’aumento tariffario. Ciò vale però solo a condizione che:
- il cliente possa recedere in ogni momento dal contratto;
- esistano mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito per non aver potuto esercitare tempestivamente il diritto di cambiare fornitore.
Seconda questione pregiudiziale
Poiché la risposta alla prima questione è risolutiva, la Corte dichiara che non è necessario pronunciarsi sulla questione relativa alla diretta applicabilità delle disposizioni della direttiva nei confronti della società fornitrice.
Dispositivo
La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE, letto con l’allegato A, lettere b) e c), deve essere interpretato nel senso che, quando un fornitore di gas di ultima istanza aumenta le tariffe solo per trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale e non per conseguire un profitto, la mancata comunicazione personale ai clienti non rende invalide le modifiche tariffarie, purché siano garantiti il recesso in ogni momento e rimedi effettivi per il danno subito.
Principio affermato
La tutela del consumatore attraverso trasparenza e informazione resta essenziale, ma non opera come requisito formale di validità dell’aumento tariffario nei casi in cui il fornitore di ultima istanza si limiti a ribaltare i costi di approvvigionamento. Il bilanciamento tra protezione dei clienti e sicurezza dell’approvvigionamento impedisce che l’omessa comunicazione personale comporti automaticamente l’inefficacia dell’aumento, se il cliente conserva un’effettiva libertà di recesso e di tutela risarcitoria.
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