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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 768/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di estorsione (art. 629 c.p.), riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rideterminando la pena. Il ricorso per Cassazione deduceva: vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità nella valutazione della prova e violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione (diversa causale e diversa collocazione temporale del fatto), mancata prova della coartazione della volontà della persona offesa e della consumazione del reato nonché omesso riconoscimento della diminuente della lieve entità (art. 311 c.p.) eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le valutazioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) fossero logiche e coerenti, che le eventuali discordanze testimonali fossero state adeguatamente motivate e che non sussistesse alcuna eterogeneità del fatto tale da violare il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto infondati i rilievi sulla mancata prova della coartazione e sulla mancata consumazione, confermando la valutazione sulla gravità complessiva del fatto e sulle conseguenze per la vittima (anche non patrimoniali) che hanno reso inidonea la concessione della diminuente di lieve entità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La norma è stata richiamata come attenuante applicata in sede di merito dalla Corte d'Appello e non è oggetto di contestazione in Cassazione; la Corte ha confermato la valutazione della diminuzione di pena operata dal giudice di merito.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che configura il reato di estorsione. La difesa aveva contestato la sussistenza degli elementi costitutivi (in particolare la coartazione della volontà e la disponibilità autonoma della somma), ma la Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze probatorie, tali elementi fossero stati adeguatamente dimostrati.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al principio di correlazione tra contestazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna trasformazione eterogenea del fatto contestato e che l'imputato avesse avuto piena possibilità di difesa rispetto agli elementi essenziali dell'addebito.

  • art. 311 cod. pen.

    "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"

    La Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali tipici per la verifica della lieve entità (estemporaneità della condotta, modesta offesa, esiguità del profitto, assenza di profili organizzativi) e ha ritenuto che, data la reiterazione delle minacce e le gravi conseguenze per la vittima (anche non patrimoniali), la diminuente non fosse applicabile.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del merito probatorio: i giudizi di fatto e di attendibilità delle prove sono sindacabili solo per illogicità manifesta, travisamento delle prove o vizio di motivazione grave.
  • Il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) è violato solo quando il fatto ritenuto in sentenza sia eterogeneo rispetto all'imputazione o quando gli elementi essenziali del reato non emergano dal capo di imputazione né possano essere ricavati in via induttiva dalle risultanze note all'imputato.
  • Contraddizioni o discordanze nelle dichiarazioni dei testi devono essere valutate in concreto dal giudice e possono non inficiare la condanna se il giudice fornisce una motivazione razionale che le giustifichi o le ricomprenda nel quadro probatorio complessivo.
  • Per il reato di estorsione la prova della coartazione della volontà e dell'effettiva acquisizione della somma non richiede elementi formali predeterminati ma va desunta dal complesso indiziario e dalle modalità della condotta; se il giudice di merito motiva adeguatamente, la Cassazione non interviene.
  • La diminuente della lieve entità (art. 311 c.p.) richiede una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e dell'offensività: la presenza di reiterazione, di danni o pericoli rilevanti (anche non patrimoniali) o di modalità particolarmente lesive ostano al riconoscimento della riduzione.
  • Le conseguenze non patrimoniali per la vittima (es. cambiamento di scuola, intimidazioni successive alla denuncia) possono essere valorizzate in sede di determinazione della gravità del fatto e influenzare l'esclusione delle attenuanti della lieve entità.

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