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Sentenza

Sentenza n. 5438/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano n. 339/2025 del 20 ottobre 2025, recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle di terreno di comproprietà del ricorrente, identificate catastalmente ai nn. 1797, 1978, 1799, 1800 e 1801 del foglio 3, inclusive dell’edificato ivi insistente e con esclusione dei subalterni 2 e 5 della particella 1797 e della relativa area di sedime; b) delle ordinanze di demolizione n. 20 del 16 giugno 2006 e n. 14 del 1° luglio 2009, richiamate nella suddetta ordinanza di acquisizione; c) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano n. 263/2025 del 31 luglio 2025, con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di parcheggio a cielo aperto svolta sulle particelle 1797, 1800 e 1801, nonché della relazione tecnica avente pari data ivi richiamata.

Giustizia amministrativa202506611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di particelle immobiliari e degli edifici abusivi, oltre alle ordinanze di demolizione del 2006 e 2009 e all'ordinanza di cessazione dell'attività di parcheggio del 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 339/2025 del 20 ottobre 2025, con cui il Comune ha dichiarato acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale i terreni di comproprietà degli eredi e gli edifici abusivi ivi presenti, nonché le ordinanze di demolizione n. 20/2006 e n. 14/2009 e l'ordinanza n. 263/2025 di cessazione dell'attività di parcheggio a cielo aperto. Le ordinanze di demolizione, indirizzate al padre del ricorrente, autore degli abusi e poi deceduto, riguardavano serre, tettoie, una pensilina, massetti cementizi, l'ampliamento di un cornicione, la trasformazione delle serre in parcheggio, recinzioni e due gazebi; l'inottemperanza era stata accertata nel 2006 e nel 2010. Contro l'acquisizione il ricorrente ha dedotto: 1) contraddittorietà, perché l'ordinanza avrebbe riconosciuto la titolarità dei beni agli eredi e insieme disposto l'acquisizione; 2) insussistenza dei presupposti soggettivi, non essendo egli destinatario delle ingiunzioni né autore o responsabile degli abusi; 3) mancata produzione dell'effetto acquisitivo in assenza di trascrizione, richiesta dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dalle norme civilistiche sulla pubblicità immobiliare. Nel ricorso erano inoltre formulate censure contro la cessazione del parcheggio e contro l'individuazione della proprietà, collocate nella parte in fatto; ulteriori contestazioni contro acquisizione e cessazione sono state introdotte con memorie non notificate. Le impugnative delle ordinanze di demolizione sono state proposte molti anni dopo la loro notifica al dante causa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso contro l'ordinanza acquisitiva. Ha dichiarato inammissibile per genericità l'impugnazione dell'ordinanza del 31 luglio 2025 di cessazione del parcheggio, non essendo state formulate specifiche doglianze nella parte in diritto; ha dichiarato irricevibili per tardività le impugnative delle ordinanze di demolizione del 2006 e 2009, notificate al destinatario rispettivamente il 3 luglio 2006 e il 29 luglio 2009, mentre il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2025, oltre il termine di sessanta giorni. La preclusione opera anche per eredi e aventi causa, che subentrano nella situazione giuridica dei beni senza poter ottenere una rimessione in termini. Nel merito, ha escluso che l'ordinanza acquisitiva riconoscesse agli eredi la proprietà: li menzionava per individuare i destinatari della misura dopo la morte dell'originario proprietario. Ha ritenuto legittima l'acquisizione nei confronti del ricorrente quale erede del proprietario responsabile e destinatario degli ordini di demolizione: gli obblighi ripristinatori e le posizioni amministrative connesse ai beni si trasmettono agli eredi, mentre l'abusività ha carattere reale e segue l'immobile nei successivi trasferimenti. L'acquisizione è un acquisto comunale a titolo originario e dichiarativo; le vicende traslative intermedie non impediscono l'effetto acquisitivo. Ha inoltre stabilito che la trascrizione dell'ordinanza, prevista dall'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, non è requisito di legittimità o efficacia: l'acquisizione consegue ope legis all'inottemperanza protratta oltre novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e la trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. Le censure inserite nella parte in fatto sono state dichiarate inammissibili perché i motivi devono essere esposti distintamente nella parte in diritto, ai sensi dell'art. 40 c.p.a. Sono state infine dichiarate inammissibili le doglianze nuove o sostanzialmente ampliate con memorie non notificate, che possono soltanto illustrare motivi già ritualmente proposti. Condanna alle spese: € 2.500, oltre accessori di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Invero, essendo l’abusività dell’opera una connotazione di natura reale, essa segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo fino all’acquisizione al patrimonio comunale; diversamente ragionando, sarebbe sufficiente il semplice trasferimento del manufatto abusivo, successivamente alla commissione dell’illecito edilizio, per rendere frustrate le esigenze di tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico del territorio sottese all’ordine di demolizione.

    L'obbligo ripristinatorio e la conseguente acquisizione hanno carattere reale: l'abusività segue l'immobile nei trasferimenti e la misura può incidere sugli eredi o aventi causa del proprietario responsabile destinatario dell'ordine. La trascrizione dell'ordinanza acquisitiva non condiziona la produzione dell'effetto, che deriva ope legis dall'inottemperanza dopo il decorso di novanta giorni.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    irr ricevibilità dell’impugnativa per tardività, essendo stati tali provvedimenti regolarmente notificati, rispettivamente nelle date del 3 luglio 2006 e del 29 luglio 2009, nei confronti del destinatario Giorgio Tarallo, mentre l’odierno gravame è stato portato alla notifica solo il 30 ottobre 2025, ossia dopo svariati anni e ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a.

    L'impugnazione delle ordinanze di demolizione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica; la decadenza maturata nei confronti del destinatario originario non è aggirabile dagli eredi o aventi causa per effetto della successione.

  • art. 40 c.p.a.

    Infatti, l’art. 40 c.p.a., nello stabilire al comma 1 che il ricorso deve contenere partitamente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda il ricorso e, al comma 2, che i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili, ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo un’esatta suddivisione tra fatto e motivi di diritto, con il conseguente rischio che trovino ingresso i cd. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo palese ed univoco.

    I motivi specifici devono essere esposti in modo distinto nella parte giuridica del ricorso; le censure inserite soltanto nella parte dedicata ai fatti sono inammissibili.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione e l'obbligo ripristinatorio connesso all'abuso edilizio hanno carattere reale: seguono l'immobile e possono essere fatti valere nei confronti degli eredi o aventi causa del proprietario responsabile destinatario dell'ordine, anche se non hanno partecipato materialmente all'illecito.
  • L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 consegue ope legis all'inottemperanza all'ordine di demolizione protratta oltre novanta giorni dalla notifica; il provvedimento comunale ha funzione dichiarativa e la sua trascrizione non è requisito di legittimità o efficacia, ma assolve funzione di pubblicità-notizia.
  • L'erede subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e negli obblighi amministrativi connessi ai beni del de cuius; la successione non consente di eludere la decadenza già maturata per l'impugnazione di provvedimenti notificati al dante causa.
  • Nel ricorso amministrativo articolato in una parte in fatto e una parte in diritto, i motivi specifici devono essere formulati nella parte dedicata al diritto; le censure collocate soltanto nella parte in fatto sono inammissibili ai sensi dell'art. 40 c.p.a.
  • Le memorie non notificate alla controparte non possono ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi o elementi sostanzialmente nuovi: sono ammissibili soltanto come illustrazione dei motivi già ritualmente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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