Cassazione Penale, Sentenza n. 17167/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa (artt. 178 comma 1 lett. c e 179 c.p.p.): il difensore aveva richiesto sette giorni prima dell'udienza la partecipazione da remoto, ma la Corte d'Appello non avrebbe inviato il link e non avrebbe accolto la richiesta, pur nel decreto di citazione essendo prevista la facoltà di chiedere partecipazione da remoto entro il giorno antecedente all'udienza. Si deduce dunque lesione della possibilità di partecipare e di esercitare la difesa orale.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudizio di appello si sia svolto correttamente secondo la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. dalla L. 176/2020) che, per il periodo indicato, prevede la celebrazione delle udienze d'appello in camera di consiglio senza partecipazione delle parti salvo esplicita richiesta di discussione orale o manifestazione di volontà dell'imputato di comparire. Non essendo stata formulata e depositata la richiesta di discussione orale entro il termine perentorio di 15 giorni liberi antecedenti l'udienza, la mera istanza di partecipazione da remoto 7 giorni prima non equivaleva alla richiesta prevista dalla norma. La sentenza ha poi rilevato che le conclusioni scritte erano state trasmesse dalla difesa e dal P.G., sicché non sussisteva la lesione invocata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la liquidazione delle competenze del difensore (imputato ammesso al gratuito patrocinio) va chiesta al giudice di merito competente.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto violato tale diritto alla luce della normativa emergenziale e dell'assenza di richiesta formale di discussione orale entro il termine previsto.
art. 179 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come parte delle garanzie processuali connesse alla partecipazione e alla discussione; la Corte ritiene che la disciplina emergenziale abbia legittimamente limitato la partecipazione orale nel rispetto della norma straordinaria.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini dei limiti dell'impugnazione (oggetto e formulazione del motivo); il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)
"l'imputato manifesti la volontà di comparire"
Norma emergenziale che consente, per il periodo indicato, la celebrazione delle udienze d'appello in camera di consiglio senza la partecipazione di pm e difensori, salvo richiesta espressa di discussione orale ovvero espressa volontà dell'imputato di comparire. La Corte l'ha interpretata in senso restrittivo: solo la richiesta formale di discussione orale nei termini previsti impedisce il rito camerale non partecipato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Predisposizione normativa che ha consentito il trattamento del ricorso in Cassazione senza intervento delle parti (conclusioni per iscritto), articolo richiamato per legittimare il procedimento camerale e la decisione basata su atti scritti.
art. 603 c.p.p.
Norma relativa alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; citata per escludere che il caso potesse rientrare nelle eccezioni che impongono l'udienza partecipata.
art. 616 c.p.p.
Previsione applicata per la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In regime di norme emergenziali (es. art. 23-bis d.l. n.137/2020) le udienze d'appello possono tenersi in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; la partecipazione orale è comunque preservata solo se vi è una richiesta formale di discussione orale nei termini previsti dalla norma.
- La richiesta di partecipazione "da remoto" che non corrisponde alla specifica richiesta di discussione orale prevista dalla norma emergenziale non sostituisce la procedura prevista e, se tardiva rispetto al termine perentorio (15 giorni liberi), non impedisce il rito camerale non partecipato.
- La trasmissione delle conclusioni scritte dalla difesa e dal pubblico ministero è idonea a garantire il diritto di difesa nelle ipotesi in cui la legge preveda il rito camerale con decisione su atti scritti.
- Eventuali disposizioni o avvisi contenuti nel decreto di citazione che prevedano facoltà di partecipazione da remoto non possono prevalere sulla disciplina di legge straordinaria; la conformità alla norma primaria è determinante.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese e il difensore ammesso al gratuito patrocinio deve chiedere la liquidazione delle proprie competenze al giudice di merito competente.
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