Sentenza n. 770/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) il verbale e la relativa scheda allegata, con cui il 15.11.2023 la Commissione ha giudicato la non idoneità dell’odierno ricorrente alla procedura di stabilizzazione, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 2) il decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura; 3) il bando di selezione, in specie l’allegato C) e l’art. 8 che lo richiama, laddove è previsto che il mancato superamento di un modulo, ancorché in ragione di un infortunio, sia motivo di giudizio di non idoneità, quindi causa di esclusione del candidato dalla selezione; 3) ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso che sia lesivo dell’interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità, decreto di esclusione e clausole del bando relative alla prova di capacità operativa, nella parte in cui prevedono l’esclusione per il mancato superamento di un modulo anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la prova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura di stabilizzazione indetta con decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, durante l’esecuzione del Modulo 1 della prova di capacità operativa accusava un dolore acuto al braccio sinistro mentre effettuava un esercizio di trazione e interrompeva la prova. La Commissione lo giudicava non idoneo e l’Amministrazione ne disponeva l’esclusione, applicando la clausola del bando secondo cui l’interruzione o il mancato superamento di una parte del modulo determina il non superamento dell’intera prova anche quando dipenda da un infortunio occorso durante l’esecuzione. Il candidato deduceva violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, irragionevolezza e non proporzionalità. Contestava inoltre la tempestività dell’impugnazione del bando, sostenendo che la clausola lesiva fosse divenuta concretamente operativa soltanto con l’esclusione. L’infortunio risultava documentato da certificazioni mediche del pronto soccorso e di una successiva struttura ospedaliera. In esecuzione della tutela cautelare concessa dal TAR, il ricorrente veniva riconvocato e superava le prove di capacità operativa il 12 giugno 2024.
La decisione
Il TAR dichiara il ricorso ammissibile e fondato. L’impugnazione della clausola del bando è tempestiva perché essa non era immediatamente lesiva: l’onere di immediata impugnazione riguarda le clausole ex se ostative alla partecipazione, mentre la clausola contestata è divenuta lesiva solo con la sua applicazione concreta. Nel merito, il Collegio ritiene illegittima l’esclusione automatica del candidato che non abbia completato la prova fisica per un infortunio o malore transitorio, quando l’evento sia sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile e non costituisca manifestazione dell’inidoneità fisica richiesta dalla prova. La clausola del bando deve essere interpretata in senso conforme al principio di proporzionalità: il mancato superamento rileva quando l’infortunio sia conseguenza dell’inidoneità alla prova, non quando l’infortunio sia la causa efficiente dell’interruzione. La ripetizione della prova è ammissibile se non determina disparità di trattamento né un eccessivo aggravio organizzativo ed economico per l’Amministrazione. Nel caso concreto, le certificazioni mediche comprovavano l’infortunio e il successivo superamento della prova dimostrava che non vi era un’inidoneità fisica permanente, ma un impedimento temporaneo ed episodico. Il TAR accoglie quindi il ricorso, con ammissione senza riserva del candidato al prosieguo della procedura, e compensa le spese di giudizio.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l. 241/1990
I principi generali dell’azione amministrativa, inclusi ragionevolezza e proporzionalità, impediscono l’applicazione automatica di una clausola concorsuale in modo sproporzionato rispetto alle circostanze concrete.
artt. 3, 4, 32 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, tutela del lavoro e della salute, buon andamento e imparzialità ostano all’esclusione definitiva per un impedimento fisico temporaneo e imprevedibile, non riconducibile a una vera inidoneità.
art. 8 del bando di selezione
La clausola richiamata, letta in conformità al principio di proporzionalità, non comporta l’esclusione quando l’interruzione della prova dipenda da un infortunio sopravvenuto e non da inidoneità fisica.
Allegato C del bando di selezione
«l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»
La disposizione deve essere interpretata nel senso che l’infortunio determina il mancato superamento soltanto quando sia conseguenza dell’inidoneità alla prova, non quando costituisca la causa sopravvenuta dell’impossibilità di completarla.
Massime di principio
- La clausola di un bando concorsuale che prevede l’esclusione per il mancato completamento di una prova fisica non può essere applicata automaticamente quando l’interruzione sia stata causata da un infortunio o da un malore transitorio, sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile, distinto dall’inidoneità fisica richiesta dalla prova.
- Il candidato che dimostri tempestivamente, mediante idonea certificazione medica o altri elementi verificabili, che l’interruzione della prova fisica è dipesa da un infortunio o malore sopravvenuto ha diritto alla ripetizione della prova, purché il recupero non determini disparità di trattamento né un eccessivo aggravio organizzativo per l’amministrazione.
- Le clausole del bando che diventano lesive soltanto con la loro concreta applicazione non sono soggette all’onere di immediata impugnazione; la tempestività decorre dall’adozione dell’atto applicativo lesivo.
- Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di ponderare le esigenze organizzative della procedura concorsuale con la posizione del candidato temporaneamente impedito e di scegliere, ove praticabile, la soluzione meno sacrificante per quest’ultimo.
- Il mancato superamento di una prova fisica è rilevante ai fini dell’esclusione quando esprima una reale inidoneità del candidato, non quando derivi da una causa di forza maggiore temporanea che gli abbia impedito di completare la prova.
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