Cassazione Civile, Ordinanza n. 17045/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, difensore di una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, aveva ottenuto un decreto di liquidazione dei propri compensi professionali pari a euro 600,00 e aveva proposto opposizione ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011. Il Tribunale di Patti aveva accolto l’opposizione e rideterminato i compensi in euro 1.140,00, ma aveva escluso la rifusione dei compensi per il giudizio di opposizione, ritenendo che il difensore potesse stare in giudizio personalmente e compensando inoltre le spese. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 86, 91, comma 1, e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata integralmente accolta la sua domanda e avendo egli manifestato la volontà di stare in giudizio personalmente, il Ministero soccombente avrebbe dovuto essere condannato anche alle spese del giudizio di opposizione, senza che ricorressero i presupposti della compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il difensore che propone opposizione avverso il decreto di pagamento agisce in forza di una autonoma legittimazione per la tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale; pertanto, la regolazione delle spese del giudizio di opposizione soggiace alle regole di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Il Tribunale, avendo accolto la domanda ma non avendo posto le spese del giudizio di opposizione a carico del Ministero soccombente, ha erroneamente escluso i compensi per la difesa nel giudizio stesso e ha illegittimamente compensato le spese senza adeguata motivazione e fuori dai casi tassativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Patti, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base della legittimazione all’opposizione del difensore nel procedimento di liquidazione
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale norma che disciplina l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi
art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
richiamato in relazione al rito applicabile all’opposizione nei procedimenti di liquidazione delle spese di giustizia
art. 86 c.p.c.
la possibilità per l’avvocato di stare in giudizio personalmente non esclude il diritto alla liquidazione delle spese di lite
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come interpretata dopo le modifiche legislative e la giurisprudenza costituzionale
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione non è giustificata dalla sola difesa personale e richiede una delle ipotesi tassative previste
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione
art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002
richiamato dal giudice di merito per la riduzione dei compensi liquidabili nel patrocinio a spese dello Stato
D.M. n. 55/2014
utilizzato come parametro per la determinazione dei compensi professionali, partendo dai valori minimi
Massime di principio
- Il difensore che propone opposizione contro il decreto di liquidazione dei propri compensi agisce in base a una legittimazione autonoma a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; di conseguenza, il giudizio di opposizione è soggetto alle regole generali sulla soccombenza e sulle spese.
- La possibilità per l’avvocato di stare in giudizio personalmente non esclude, di per sé, il diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione quando la domanda sia accolta e l’altra parte risulti soccombente.
- La compensazione delle spese processuali è consentita solo nei casi tassativi previsti dall’art. 92 c.p.c.; non può essere disposta per il solo fatto che la parte abbia scelto di difendersi personalmente, né senza adeguata motivazione.
- Quando il provvedimento impugnato accoglie integralmente l’opposizione ma omette di porre le spese della fase di opposizione a carico della parte soccombente, incorre in violazione dei criteri di regolazione delle spese processuali.
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