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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02618/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore di servizi)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una persona fisica nei confronti della società telefonica per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dal mancato inserimento del suo nominativo nell'elenco telefonico degli abbonati per un periodo rilevante a decorrere dal 2008. In appello la domanda era stata respinta perché la corte territoriale aveva ritenuto non provata l'effettiva sussistenza di conseguenze dannose, neppure sotto il profilo della perdita di chances. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il danno patrimoniale, anche da perdita di chances, e il danno non patrimoniale, sulla base di una lettura scorretta e incompleta delle prove, svalutando gli elementi indiziari e il fatto notorio invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, che nel caso non risultavano validamente dedotti. La Corte ha inoltre osservato il difetto di specificità delle allegazioni relative al danno da perdita di chances. È stata altresì dichiarata l'inammissibilità del controricorso per difetto di produzione della procura notarile, senza regolazione delle spese in favore della resistente. È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno patrimoniale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure mirano in realtà alla rivalutazione del fatto.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno; il richiamo è stato ritenuto inidoneo a trasformare in violazione di legge una contestazione sulla valutazione delle prove.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come norma di rinvio ai criteri risarcitori; la Corte ribadisce che la doglianza attiene alla ricostruzione del fatto e non alla corretta interpretazione della norma.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, limitandosi a qualificare inammissibile la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte sottolinea che la censura, in concreto, mira a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riguardo alle presunzioni; la Corte evidenzia che la doglianza investe l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La sua invocazione non è sufficiente a rendere ammissibile una censura che, sostanzialmente, contesta l'accertamento in fatto e non l'errore di sussunzione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte rileva che non risultano neppure soddisfatti i requisiti minimi per il controllo di legittimità sulla motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012

    Citato solo quanto al domicilio eletto dalla resistente presso indirizzo PEC.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare come violazione o falsa applicazione di legge una doglianza che, in realtà, contesti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea sussunzione di un fatto pacifico nella fattispecie astratta; se invece richiede una diversa lettura delle risultanze istruttorie, essa attinge al vizio motivazionale.
  • La deduzione del danno da perdita di chances richiede allegazioni specifiche circa la concreta e apprezzabile possibilità perduta, non essendo sufficiente allegare una mera astratta potenzialità lesiva della condotta.
  • La contestazione del mancato riconoscimento del danno patrimoniale o non patrimoniale deve confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla prova delle conseguenze dannose e del nesso causale.
  • L'omesso o insufficiente scrutinio del materiale probatorio non può essere surrettiziamente veicolato come violazione di norme sostanziali quando il vero oggetto della censura è l'apprezzamento delle evidenze di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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