Sentenza n. 9237/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’indennità di trasferimento per l’assegnazione d’autorità a Roma e diniego, impugnato con motivi aggiunti, del trattamento di missione o del rimborso forfetario; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dirigente, già direttore di una casa circondariale, era stato assegnato provvisoriamente il 1° agosto 2017 al Provveditorato regionale a Roma e poi, con atto del 7 settembre 2017, trasferito presso un’altra casa circondariale come direttore aggiunto, in attesa della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali superiori. Aveva chiesto l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, negata dal Ministero perché le assegnazioni erano temporanee e non costituivano trasferimenti definitivi. In subordine aveva chiesto il trattamento di missione o il rimborso forfetario, anch’essi negati sul presupposto che non vi fossero ragioni di servizio per trattenersi a Roma oltre l’orario ordinario, che la sede di provenienza fosse raggiungibile in meno di 90 minuti e che fosse disponibile la mensa dell’istituto. Il TAR aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti. In appello, il dirigente ha dedotto, quanto all’indennità di trasferimento, la violazione della legge n. 86/2001 e del d.lgs. n. 63/2006, sostenendo che lo spostamento, disposto nell’interesse organizzativo dell’Amministrazione e senza previsione di rientro, fosse un trasferimento d’ufficio, anche se qualificato come temporaneo. Ha inoltre contestato l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento della disciplina applicabile. Quanto al trattamento di missione e al rimborso forfetario, ha denunciato l’erronea applicazione della legge n. 836/1973, della legge n. 417/1978 e delle disposizioni contrattuali richiamate, sostenendo che i requisiti per l’obbligo di rientro giornaliero dovessero ricorrere congiuntamente, che l’alloggio di servizio a Roma e il lavoro straordinario comprovassero esigenze di permanenza, che il tragitto effettivo superasse i 90 minuti e che la mensa non consentisse di consumare il pasto serale.
La decisione
L’appello è accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo all’indennità di trasferimento: lo spostamento era stato disposto per esigenze organizzative dell’Amministrazione e per fronteggiare la grave emergenza operativa dell’istituto, sicché aveva natura d’ufficio. La disciplina non esclude l’indennità per il solo fatto che l’assegnazione sia definita temporanea o provvisoria; è esclusa, secondo i precedenti richiamati, l’assegnazione temporanea riconducibile alla volontà e all’esclusivo interesse del dipendente, situazione diversa da quella in esame. Non risultavano inoltre elementi univoci per qualificare l’atto come trasferimento dovuto a condotte dell’interessato, misura cautelare o trasferimento per incompatibilità. Il ricorso introduttivo è quindi accolto, con accertamento del diritto all’indennità e condanna al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali sui singoli ratei dalla rispettiva maturazione fino all’effettivo pagamento. Poiché la domanda di trattamento di missione o rimborso forfetario era stata proposta in via subordinata e alternativa, l’accoglimento della domanda principale rende improcedibili i motivi aggiunti: il giudice non decide nel merito le relative censure sui tempi di percorrenza, sulla permanenza a Roma e sulla mensa. La sentenza del TAR è riformata; spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1 l. 86/2001
Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (…), trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
L’indennità spetta per il trasferimento d’ufficio disposto per esigenze organizzative e di interesse pubblico; la natura provvisoria o temporanea dell’assegnazione non esclude di per sé il beneficio. Resta fuori la temporanea assegnazione riconducibile alla volontà e all’esclusivo interesse del dipendente.
art. 12 d.lgs. 63/2006
Con istanza del 20.10.2017 il signor -OMISSIS-chiedeva di percepire l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 e richiamata dall’art. 12 del d.lgs. n. 63/2006.
La disposizione è indicata quale richiamo normativo dell’indennità richiesta; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, applicando i criteri relativi all’art. 1 della legge n. 86/2001.
Massime di principio
- Ai fini dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, è trasferimento d’autorità quello disposto in via prioritaria per soddisfare l’interesse pubblico dell’Amministrazione; la natura autoritativa e il diritto all’indennità non vengono meno perché l’assegnazione sia qualificata come temporanea o provvisoria.
- La temporaneità dell’assegnazione esclude l’indennità di trasferimento quando essa sia riconducibile alla volontà e all’esclusivo interesse del dipendente; non la esclude quando lo spostamento sia disposto per esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione.
- La qualificazione del trasferimento va ricavata dalle ragioni e dalle finalità risultanti dagli atti dell’Amministrazione. In assenza di elementi univoci che riconducano lo spostamento a condotte del dipendente o a una misura cautelare o per incompatibilità, il diritto all’indennità discende dalle modalità con cui l’Amministrazione ha disposto il trasferimento.
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