Sentenza n. 3843/2025 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento 1) del provvedimento del Comune di Legnano prot. REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0083374 del 08/03/2022, notificato in pari data; 2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA presentata per la sanatoria e il recupero a fini abitativi di locali precedentemente destinati a sgombero e ripostiglio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva annullato d’ufficio la SCIA relativa al recupero abitativo di locali posti al piano seminterrato, ordinando la presentazione di documentazione idonea a dimostrare il ripristino e prospettando il divieto di uso abitativo in caso di inadempimento. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 10 l. n. 241/1990 e della normativa regionale, nonché contraddittorietà e irrazionalità, quanto alla qualificazione dei locali come non seminterrati; violazione del d.m. 5 luglio 1975 e della l.r. Lombardia n. 7/2017 e n. 18/2019, oltre a difetto di motivazione, sostenendo che la disciplina regionale avrebbe consentito l’altezza interna di 2,40 metri anche per i locali abitativi recuperati; difetto di istruttoria per omessa valutazione delle deduzioni presentate nel procedimento di riesame. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il provvedimento impugnato era fondato su due ragioni autonome: la non riconducibilità dei locali alla categoria dei vani seminterrati e il mancato rispetto dell’altezza minima interna di 2,70 metri. Il giudice ha ritenuto sufficiente l’esame della seconda ragione, poiché autonoma e di per sé idonea a sorreggere l’atto, dichiarando venuto meno l’interesse all’esame della prima censura. La doglianza relativa all’omessa valutazione delle deduzioni procedimentali è stata ritenuta anzitutto inammissibile, per mancata indicazione di una lesione sostanziale e di argomenti che, se esaminati, avrebbero potuto condurre a un diverso esito; comunque, è stata giudicata infondata, poiché le deduzioni risultavano valutate dall’amministrazione e non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, purché la motivazione renda comprensibile l’iter logico seguito. Quanto all’altezza, il TAR ha interpretato la l.r. Lombardia n. 7/2017 in modo conforme al d.m. 5 luglio 1975: il limite ordinario per i locali abitativi resta quello di 2,70 metri, mentre la soglia di 2,40 metri riguarda esclusivamente corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli, senza costituire una deroga regionale generalizzata per i locali destinati alla permanenza delle persone. Il d.m. 5 luglio 1975 è stato qualificato come normativa inderogabile, richiamata da fonte primaria e posta a tutela della salute e della salubrità degli ambienti abitabili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA era stata presentata per la sanatoria degli interventi di recupero a fini abitativi.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Comune ha esercitato il potere di riesame in autotutela sulla SCIA presentata dalla società.
art. 1, comma 1, d.m. 5 luglio 1975
l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli
Il limite ordinario di 2,70 metri per i locali abitativi è inderogabile; la riduzione a 2,40 metri è ammessa soltanto per gli specifici locali indicati dalla disposizione.
art. 8, comma 1, l.r. Lombardia n. 18/2019
fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975
La disciplina del recupero dei piani terra richiama la l.r. n. 7/2017, ma mantiene fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e del d.m. 5 luglio 1975.
art. 1, comma 1, l.r. Lombardia n. 7/2017
la Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale
La finalità regionale di promozione del recupero dei locali seminterrati non consente di derogare ai requisiti igienico-sanitari inderogabili.
art. 1, comma 4, l.r. Lombardia n. 7/2017
L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40
La previsione deve essere letta in conformità al d.m. 5 luglio 1975: conferma la soglia minima assoluta di 2,40 metri, ma non sostituisce il limite ordinario di 2,70 metri per i locali abitativi.
art. 218 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
Il rinvio a tale disposizione conferisce al d.m. 5 luglio 1975 rango sostanzialmente primario e ne fonda l’inderogabilità.
artt. 1, 3 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure e sia idonea, da sola, a sorreggere l’atto; le ulteriori doglianze possono essere dichiarate prive di interesse.
- La disciplina regionale lombarda sul recupero dei vani e locali seminterrati non introduce una deroga generalizzata al limite di 2,70 metri previsto dal d.m. 5 luglio 1975 per i locali adibiti ad abitazione.
- La previsione regionale secondo cui l’altezza dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri deve essere interpretata in conformità al d.m. 5 luglio 1975: il limite di 2,40 metri è una soglia minima assoluta e opera, per la riduzione rispetto a 2,70 metri, soltanto con riferimento a corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli.
- I requisiti di altezza stabiliti dal d.m. 5 luglio 1975 sono inderogabili, in quanto collegati alla tutela della salute e della salubrità degli ambienti abitabili; eventuali dubbi interpretativi sulla normativa regionale devono essere risolti mediante un’interpretazione conforme alla disciplina sovraordinata.
- La censura di omessa valutazione delle osservazioni procedimentali è inammissibile se il ricorrente non indica quale lesione sostanziale ne sia derivata né quali argomenti, se considerati, avrebbero potuto determinare un diverso esito del procedimento. In ogni caso, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, quando la motivazione renda comprensibili le ragioni del mancato accoglimento.
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