Ordinanza n. 1120/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; - della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; - tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuti, tra cui segnatamente: - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche ed Edicole prot. CA/2025/0221355 del 12/11/2025, con cui si è invitata la ricorrente a presentare progetto di ottimizzazione del posteggio; - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0229271 del 24/11/2025, con si comunica l'esito negativo della CdS; - tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alla postazione di interesse della ricorrente in Piazza Risorgimento e segnatamente quelle del 5/11/2025 e del 19/11/2025; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I n. 34 del 18 dicembre 2025, recante approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, e determinazione dirigenziale attuativa del 23 dicembre 2025, con definitiva delocalizzazione del posteggio da Piazza Risorgimento a Via Barletta e disposizioni sulla cessazione o proroga delle concessioni
Esito
La controversia
La ricorrente, titolare di autorizzazione amministrativa e concessione per un posteggio di 4,20 mq in Piazza Risorgimento, destinato alla vendita di souvenir turistici e votivi, ha impugnato il Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e la relativa determinazione attuativa, nonché gli atti presupposti e connessi. La controversia riguarda la definitiva delocalizzazione del posteggio in Via Barletta, già disposta temporaneamente per il periodo giubilare, con diversa configurazione dimensionale pari a 3 x 4 metri. Sono stati inoltre contestati la nota con cui era stato richiesto un progetto di ottimizzazione del posteggio, la comunicazione dell'esito negativo della conferenza di servizi, i verbali delle conferenze di servizi e il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011, noto come decreto Galloni. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando la trattazione del ricorso al 13 maggio 2026. Non è stata quindi disposta una sospensione espressa degli atti impugnati né è stata formulata una valutazione definitiva sulla loro legittimità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il giudice ha utilizzato il potere di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una rapida definizione del giudizio, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può ricorrere alla misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza delle censure e senza disporre necessariamente la sospensione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →