Sentenza n. 4398/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 28 del 12.07.2024, notificata in data 16.07.2024, emessa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, e di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposti e susseguenti, nonché, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 09.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale n. 28 del 12 luglio 2024, adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, che imponeva la rimozione dei rifiuti, il ripristino dei luoghi, la derattizzazione e le analisi del suolo; impugnata anche la comunicazione di avvio del procedimento del 9 aprile 2024, ove occorrendo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, della direttiva 2004/35/CE e del principio «chi inquina paga», nonché il difetto di legittimazione passiva, l’assenza dei presupposti fattuali e giuridici, il difetto d’istruttoria e di motivazione, il travisamento e l’ingiustizia manifesta. Hanno sostenuto che l’area interessata, confiscata in sede penale e acquisita al patrimonio dello Stato, non era di loro proprietà né nella loro disponibilità e che il Comune li aveva individuati come destinatari dell’ordine sulla base della sola sentenza di patteggiamento relativa a condotte del 2014-2018, senza accertare se i rifiuti riscontrati nel 2022-2024 fossero gli stessi né chi li avesse abbandonati. Hanno inoltre invocato il verbale del 14 giugno 2019, che attestava la liberazione di aree restituite dal giudice penale, e contestato che la sentenza di patteggiamento potesse provare la responsabilità, in assenza di autonomi accertamenti sul dolo o sulla colpa rispetto alla situazione riscontrata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’unico motivo e quindi il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza non fosse fondata sulla mera proprietà dell’area, ma sulla responsabilità dei destinatari per la discarica abusiva e sull’obbligo di bonifica loro imposto in sede penale, insieme alla constatata persistente inottemperanza. La sentenza di patteggiamento è stata utilizzata come elemento storico, non come unico fondamento: sopralluoghi e relazioni degli organi competenti, svolti dal 2022 al 2024 e comprensivi di verifiche della Polizia Locale, degli uffici comunali, di ATS, dell’Agenzia del Demanio e di ARPA, avevano documentato la permanenza dei rifiuti e del degrado. Il verbale del 14 giugno 2019 riguardava altre aree e non attestava la bonifica di quella oggetto dell’ordinanza. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguatamente accertato l’elemento soggettivo, ravvisando continuità tra l’illecito originario, la mancata esecuzione dell’obbligo di ripristino e la persistenza della situazione; i ricorrenti non avevano fornito elementi concreti per ricondurre i rifiuti a fatti successivi autonomi e a soggetti diversi. La confisca e la perdita della proprietà non interrompevano, di per sé, il nesso di responsabilità. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge se dovuti; nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio, non costituita.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
Per consolidata giurisprudenza, la responsabilità delineata dall’art. 192, comma 3 è qualificabile secondo i canoni classici della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell’illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l’ambiente o prevenirne un vulnus.
L’ordine può essere rivolto al responsabile della violazione e, per proprietari o titolari di diritti sull’area, solo quando la violazione sia loro imputabile a dolo o colpa. La responsabilità ha carattere personale e può derivare anche dalla mancata attivazione, per negligenza, volta al ripristino o alla prevenzione del danno ambientale.
art. 444 c.p.p.
La sentenza penale è stata infatti valorizzata dall’amministrazione procedente quale elemento storico volto a desumere la riconducibilità ai ricorrenti della pregressa discarica abusiva e dell’obbligo di bonifica, ma la persistenza dei rifiuti e l’inottemperanza all’ordine di bonifica sono state verificate sulla base di ulteriori accertamenti amministrativi svolti nel corso del tempo.
Nel caso deciso, la sentenza di patteggiamento è stata considerata un elemento storico utile a ricostruire la responsabilità pregressa, ma l’ordinanza è stata ritenuta legittima perché la persistenza dei rifiuti e la mancata bonifica erano state accertate anche attraverso autonome verifiche amministrative.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti è personale e richiede un’imputazione a titolo di dolo o colpa; può rilevare anche la mancata attivazione, persino negligente, per adempiere all’obbligo di ripristino.
- La responsabilità per l’abbandono dei rifiuti può essere provata anche mediante presunzioni semplici, secondo il criterio del «più probabile che non»; una volta fornita tale prova, spetta al soggetto individuato produrre elementi concreti idonei a escludere la propria responsabilità.
- La sentenza penale di patteggiamento può essere valorizzata dall’amministrazione come elemento storico della responsabilità pregressa, ma l’accertamento della persistenza dei rifiuti e dell’inottemperanza agli obblighi di bonifica può essere fondato su successivi e autonomi accertamenti amministrativi.
- La perdita della proprietà dell’area o la sua acquisizione al patrimonio dello Stato non interrompe di per sé il nesso di responsabilità del soggetto individuato come autore della discarica e destinatario dell’obbligo di bonifica; rilevano invece gli elementi concreti eventualmente idonei a dimostrare che i rifiuti successivi derivino da condotte autonome di terzi.
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