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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28964/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura che Tribunale e Corte d'appello avrebbero acriticamente mutuato argomentazioni da una precedente sentenza del Tribunale di Palermo, che la condanna si fonderebbe su un'illogica supposizione di appropriazione materiale del denaro nonostante la visibilità delle operazioni al banco, che la perizia grafologica sarebbe stata accolta senza considerare le obiezioni difensive, che la Corte avrebbe illogicamente ritenuto che l'imputato abbia disattivato il sistema elimina-code e che non sarebbe stata considerata la necessità dell'intervento di più soggetti ignoti per la sottrazione delle missive/assegni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte siano, in realtà, una diversa valutazione dei fatti e che la rilettura degli elementi di fatto sia preclusa in sede di legittimità. Ha altresì qualificato il motivo come aspecifico perché ripropone argomentazioni già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi con le relative argomentazioni motivate. La Corte ha confermato che, a giudizio del merito, la perizia grafologica ha dimostrato l'apposizione di firma apocrifa e l'incasso da parte dell'imputato, richiamando la peculiarità della sequenza operativa (13 erogazioni nello stesso breve arco temporale con destinatari che dichiarano di non aver riscosso). Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata, è ordinato il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. (Si ricordano le statuizioni di merito: condanna in primo grado a 3 anni di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, risarcimento alla parte civile e, in appello, integrazione del risarcimento con ulteriori euro 500 per danno morale e condanna in solido di Poste Italiane S.p.a.)

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per definire le ragioni di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che le censure prospettate non dimostrano una manifesta illogicità della motivazione ma si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti, che è preclusa alla Corte di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.

  • art. 316 c.p. (peculato)

    Norma sostanziale del reato contestato: appropriazione di denaro altrui da parte di un incaricato di pubblico servizio; la Corte di merito ha ritenuto provata l'apposizione di una firma apocrifa e l'incasso delle somme.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende, con riferimento alla valutazione equitativa e alla valutazione circa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le critiche che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Per far valere davanti alla Cassazione un vizio motivazionale bisogna indicare specifiche contraddizioni o omissioni rilevanti e non limitarsi a esporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Le perizie tecniche (es. grafologiche), se valutate congruamente dal giudice di merito, costituiscono elemento probatorio forte: occorre dimostrare un vizio nella valutazione della perizia per farne annullare gli effetti in Cassazione.
  • Riproporre in Cassazione argomentazioni già svolte e respinte in appello senza confutare le motivazioni del giudice di gravame rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile.
  • In contestazioni da cassiere, una pluralità di erogazioni anomale in breve tempo e la dichiarazione dei titolari di non aver riscosso possono costituire valide circostanze indizianti ai fini della condanna per peculato.
  • Ricorsi giudicati manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme alla cassa delle ammende.

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