Cassazione Penale, Sentenza n. 8375/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori dei ricorrenti hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità posta dalla Corte d'appello, deducendo violazione di legge (art. 585 c.p.p.) per errata valutazione della data di deposito del primo atto di impugnazione. Dall'atto di impugnazione emergeva che il deposito era avvenuto il 7 ottobre 2020 (e non il 22 ottobre 2020 come ritenuto dalla Corte d'appello), sicché, considerata anche la sospensione dei termini per 64 giorni in conseguenza delle misure emergenziali legate alla pandemia da Covid-19 e il termine di 90 giorni indicato dal Tribunale per il deposito della motivazione, gli appelli dovevano essere considerati tempestivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi, accertando che gli appelli erano stati effettivamente depositati il 7 ottobre 2020. Tenuto conto della sospensione di 64 giorni dovuta alla disciplina emergenziale e del termine di 90 giorni concesso dal Tribunale per il deposito delle motivazioni, gli appelli risultavano tempestivi. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato nella sentenza di merito; non oggetto diretto del motivo di cassazione ma parte del quadro fattuale della condanna impugnata
art. 639-bis cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato nella sentenza di merito; non oggetto diretto del rimedio in cassazione
art. 585 cod. proc. pen.
Invocata dai difensori come violazione di legge per l'erronea valutazione della data di deposito dell'impugnazione (vizi nella decisione sulla tempestività dell'appello)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per sancire che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; indica la forma di trattazione adottata nel procedimento
disciplina emergenziale correlata alla pandemia da Covid-19
Riferimento alla sospensione dei termini processuali per 64 giorni, valutata nel computo dei termini per la tempestività dell'impugnazione
Massime di principio
- Verificare sempre la data effettiva di deposito dell'atto (timbro di cancelleria, ricevuta PEC, attestazioni di notifica): una discrepanza tra la data indicata dalla corte e quella documentata può essere decisiva per la tempestività dell'impugnazione.
- In presenza di misure emergenziali (es. pandemia) occorre contabilizzare le sospensioni dei termini previste dalla normativa straordinaria quando si computano i termini per impugnare o per depositare motivazioni.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile un'appello per tardività basandosi su una valutazione errata della data di deposito, il rimedio in Cassazione è azionabile per violazione di legge (art. 585 c.p.p.) al fine di ottenere l'annullamento della decisione e il reinvio o il prosieguo del procedimento secondo quanto disposto dalla Corte di cassazione.
- Quando il Tribunale fissa un termine per il deposito delle motivazioni (es. 90 giorni), tale termine, unitamente a eventuali sospensioni straordinarie, deve essere rigorosamente valutato nel computo dei termini processuali: la tempestività va sempre calcolata sulla base delle regole operative e delle sospensioni applicabili.
- Conservare e documentare tutte le prove di deposito (ricevute, PEC, date di notifica) è fondamentale per opporsi efficacemente a censure di inammissibilità per tardività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8171/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8172/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →