Cassazione Penale, Sentenza n. 37125/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (17/04/2017-09/05/2017) e agli arresti domiciliari (fino al 01/06/2018). Il ricorrente censura l'ordinanza per violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la "condotta ostativa" prevista da tale norma non opera quando il giudice della cognizione (sentenza assolutoria con rito abbreviato) ha valutato gli stessi elementi esaminati dal giudice della cautela e ha ritenuto l'insussistenza degli elementi per la responsabilità penale (in particolare la quantità di stupefacente compatibile con uso personale e un debito di 200 euro riferito all'acquisto per uso personale). Denuncia inoltre un vizio di manifesta illogicità e travisamento della prova da parte della Corte territoriale che, secondo il ricorrente, avrebbe riletto gli elementi in chiave accusatoria trascurando i rilievi della sentenza assolutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito la corretta interpretazione dell'art. 314 c.p.p.: l'eccezione sulla non operatività della causa ostativa si applica nei casi di "ingiustizia formale" (quando il provvedimento cautelare non avrebbe dovuto essere emesso per carenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.), ma non automaticamente nei casi di "ingiustizia sostanziale", dove è fisiologica una diversa valutazione tra fase cautelare e fase di merito. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato la sussistenza di una condotta gravemente imprudente del De Giovanni, richiamando intercettazioni, videoriprese e fotografie che evidenziavano rapporti con soggetti dediti allo spaccio e conversazioni in cui si faceva riferimento a un debito di entità rilevante (nella motivazione viene citata la somma di euro 1000), cui la Corte territoriale ha attribuito rilevanza ai fini della condotta ostativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere al Ministero una somma (liquidata in euro 1000).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 314 nel senso che la causa ostativa (dolo o colpa grave dell'istante) non è esclusa automaticamente quando il giudice di merito ha successivamente escluso la rilevanza penale: l'esclusione opera in particolare nei casi di "ingiustizia formale" (quando il provvedimento cautelare era ab origine privo dei presupposti degli artt. 273 e 280 c.p.p.). Nel caso di "ingiustizia sostanziale" è normale una diversa valutazione tra cautela e cognizione e la condotta ostativa può rimanere efficiente salvo dolo o colpa grave dell'istante.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento per le condizioni di applicabilità delle misure cautelari (presupposti che, se mancanti ab origine, configurano il profilo di "ingiustizia formale").
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 273 a indicare i presupposti della misura cautelare che, se inesistenti ab origine, possono integrare il caso di ingiustizia formale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990
Norme del codice penale e del DPR in relazione ai reati contestati nel procedimento di merito (reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti), richiamate nel quadro fattuale dell'originario procedimento penale.
Massime di principio
- Distinzione fondamentale tra "ingiustizia formale" e "ingiustizia sostanziale": la non operatività della condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p. si applica principalmente ai casi di ingiustizia formale (mancanza ab origine dei presupposti della misura), mentre in caso di ingiustizia sostanziale è normale una diversa valutazione tra fase cautelare e fase di merito.
- Il diverso criterio di valutazione della prova tra fase cautelare e fase di cognizione giustifica che il giudice del merito possa giungere a conclusioni diverse da quelle del giudice della cautela senza che ciò determini automaticamente il diritto alla riparazione, a meno che non risulti dolo o colpa grave del richiedente.
- L'istante che chiede la riparazione deve dimostrare che l'errore da cui è derivata l'ingiusta detenzione non è anche conseguenza di una propria condotta dolosa o gravemente colposa; altrimenti la condotta ostativa può essere ritenuta sussistente.
- Elementi indiziari raccolti in fase investigativa (intercettazioni, videoriprese, fotografie) che indicano rapporti con soggetti dediti allo spaccio e la rilevanza di debiti o patti economici possono legittimare la ricostruzione della condotta ostativa da parte del giudice della riparazione.
- Nelle impugnazioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione è essenziale la specificità della censura: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice della riparazione e dimostrare il travisamento della prova in modo preciso e circostanziato.
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