Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2387/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con due motivi: (1) vizio di calcolo della prescrizione per inosservanza/erronea applicazione degli artt. 158, 161 e 99 c.p., sostenendo che, essendo stata riconosciuta solo la recidiva specifica infraquinquennale (non la reiterata), l'aumento del termine per gli atti interruttivi non poteva eccedere la metà del termine ordinario e che la prescrizione si sarebbe estinta il 4 agosto 2020; (2) censura sulla valutazione del giudice d'appello circa la destinazione della sostanza a spaccio piuttosto che ad uso personale, rilevando che la Corte non aveva motivato adeguatamente e aveva fatto un'inversione dell'onere probatorio basandosi solo sulla quantità sequestrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dal difensore). Ha riformulato il calcolo della prescrizione: ha preso un tempo-base di quattro anni (pari al massimo edittale per il reato ex art. 73, comma 5) e vi ha applicato un aumento della metà ai sensi dell'art. 99 c.p. per la recidiva specifica infraquinquennale, ottenendo un termine complessivo di sei anni. Tale termine è iniziato il 4 agosto 2011 e è stato interrotto dalla sentenza di primo grado del 27 novembre 2011; il termine così rinnovato è spirato il 27 novembre 2017, prima del successivo atto interruttivo (decreto di citazione per appello del 23 dicembre 2020). Poiché tra atti interruttivi era decorso tempo superiore al termine ordinario, il reato si è estinto per prescrizione. La sentenza di appello è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti in quantità indicativa di spaccio; è il reato contestato al ricorrente.

  • art. 99 cod. pen.

    Applicato per determinare l'aumento della pena (e quindi dell'elemento rilevante ai fini prescrizionali) nella misura della metà in presenza di recidiva specifica infraquinquennale; incidendo sul tempo-base della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini ordinari di prescrizione e il criterio secondo cui, quando la pena massima del reato è inferiore a sei anni e sussistono circostanze ad effetto speciale, l'aumento va calcolato sulla pena massima del reato (non sul termine di sei anni). La Corte ha richiamato che il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69) non incide sulla determinazione della pena massima.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; la Corte ha considerato gli effetti degli atti interruttivi e la necessità che tra un atto interruttivo e l'altro non sia superato il termine ordinario perché la prescrizione non si perfezioni.

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamato nella parte che richiede, in presenza di più atti interruttivi, che non sia superato il termine ordinario tra un atto e l'altro per ritenere non verificata l'estinzione del reato.

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplinante il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la Corte ha ricordato che il giudizio di prevalenza non può modificare la determinazione della pena massima prevista per il reato.

Massime di principio

  • Quando la pena massima prevista per il reato è inferiore a sei anni e sussiste un'aggravante «ad effetto speciale», l'aumento va calcolato sulla pena massima del reato (tempo-base) e non direttamente sul termine di sei anni; ciò può ridurre il tempo-base utile ai fini della prescrizione.
  • Le aggravanti che incidono sulla pena massima (es. recidiva ad effetto speciale) influenzano il calcolo del termine prescrizionale anche se, nel bilanciamento con le attenuanti, risultano subvalenti: il giudizio di prevalenza non ridetermina la pena massima ai fini prescrizionali.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione (es. sentenza di primo grado, decreto di citazione) aggiornano il decorso, ma perché la prescrizione non si estingua è necessario che tra un atto interruttivo e il successivo non sia decorso un periodo superiore al termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p.; se invece il termine ordinario è superato tra due atti, la prescrizione può maturare.
  • Nel calcolo della prescrizione è essenziale determinare correttamente il tempo-base (pena massima applicabile) e applicare eventuali aumenti previsti dalla legge per recidiva o altre aggravanti; errori in questo calcolo possono portare all'estinzione del reato per prescrizione anche dopo sentenze di condanna.
  • La mera quantità di sostanza sequestrata può essere indicativa di destinazione allo spaccio, ma la valutazione deve essere adeguatamente motivata: tuttavia questioni probatorie diverse non incidono sul corretto calcolo della prescrizione, che è questione di diritto da valutare separatamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.