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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00388/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione. Con un unico motivo si contestava, in sostanza, l'identificazione dell'imputato quale detentore della sostanza. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente reiterativa di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e corretta. In particolare, l'incertezza dedotta sull'identificazione veniva esclusa perché l'imputato era già noto alle forze dell'ordine, che lo avevano visto nello stesso luogo in più occasioni pur non conoscendone le generalità; gli ulteriori accertamenti riguardavano solo questo profilo. La Corte aggiunge che, alla luce della scelta del rito e della utilizzabilità di tutti gli atti di indagine, non residuava alcuna incertezza rilevante sul punto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    La contestazione riguardava la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione nell'ipotesi di lieve entità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei gradi di merito e puntualmente disattese con motivazione congrua e logicamente coerente.
  • L'incertezza sull'identificazione dell'imputato non sussiste quando gli elementi di indagine consentono di riconoscere la persona già nota agli operanti, anche se inizialmente ignota nelle generalità, e quando non emergano lacune decisive nella ricostruzione fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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