Sentenza n. 6667/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. II Lavoro, n. 4516 del 16.04.2024, notificata il 17.04.2024 e passata in giudicato, secondo quanto richiesto in narrativa; con la contestuale nomina di un commissario ad acta per assicurare la pronta ottemperanza della predetta. nonché per la condanna dell’Amministrazione Statale, in caso di suo ulteriore inadempimento, al pagamento di una somma a favore del ricorrente da determinarsi dall'organo giudicante in via equitativa, così come previsto dall’art.114, n.4 lett. e), c.p.a. e la condanna della stessa Amministrazione Statale al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a provvedere all'attribuzione della Carta Docente, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e ha chiesto, oltre all'esecuzione del giudicato e alla nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una misura coercitiva pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, l'amministrazione non aveva eccepito l'avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione della propria inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di eseguire la sentenza entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. È stata invece respinta la domanda di astreinte, non ritenuta equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di risarcimento per lite temeraria non risulta accolta nel dispositivo. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
previsione della condanna al pagamento di una somma di denaro in caso di ulteriore inadempimento
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ove ritenuto equo, disporre una misura coercitiva pecuniaria.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
condanna dell’Amministrazione Statale, in caso di suo ulteriore inadempimento, al pagamento di una somma a favore del ricorrente da determinarsi dall'organo giudicante in via equitativa
L'astreinte non è automatica: la sua applicazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice, che può escluderla in relazione alle circostanze concrete.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
È richiamato nel titolo giudiziale quale parametro per gli accessori dovuti dalla data in cui sorge il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 96 c.p.c.
risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento da lite temeraria, ma tale domanda non risulta accolta nel dispositivo.
Massime di principio
- In presenza di un giudicato civile recante obblighi a carico di un'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di darvi esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, anche quando l'amministrazione non abbia dimostrato l'adempimento né giustificato la propria inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell'avvenuto adempimento e l'assenza di giustificazioni dell'inerzia amministrativa consentono di accertare l'inadempimento e di fissare un termine per l'esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione competente, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La misura coercitiva pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze del caso concreto; essa può essere negata anche considerando il tempo trascorso dal passaggio in giudicato del titolo.
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