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Sentenza

Sentenza n. 2162/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per il servizio di vigilanza armata e controllo degli accessi nel porto di Augusta, unitamente agli atti di gara e ai verbali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del costituendo RTI composto dalle controinteressate, chiedendo in via principale l'esclusione dell'aggiudicatario e, in subordine, la rideterminazione della graduatoria, la caducazione o dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto l'incongruità dell'offerta aggiudicataria per la sottostima dei costi diretti e indiretti dei corsi di formazione indicati nell'offerta tecnica: a fronte di un costo dichiarato di euro 1.000,00, la ricorrente ha stimato costi complessivi pari a euro 193.664,90, tali da azzerare l'utile dichiarato. Con il secondo motivo ha contestato la sottostima dei costi della manodopera, quantificata in euro 11.282,85, assumendo che dovessero essere applicati i minimi retributivi riferiti al periodo di esecuzione dell'appalto. Con il terzo motivo, subordinato, ha sostenuto che l'inattendibilità dei costi formativi rendesse inattendibile il piano di formazione e configurasse un'offerta tecnica parziale o difforme dalla lex specialis. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché l'aggiudicatario aveva allegato all'offerta tecnica i preventivi dei corsi con indicazione dei prezzi. Con il quinto motivo, ulteriormente subordinato, ha chiesto l'azzeramento del punteggio premiale attribuito per i corsi di formazione, con conseguente collocazione della ricorrente al primo posto. L'amministrazione e le controinteressate hanno contestato le censure, evidenziando la natura non abilitante dei corsi, la discrezionalità organizzativa dell'operatore, la sostenibilità complessiva dell'offerta e il fatto che i preventivi erano richiesti dal disciplinare.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alla formazione, ha escluso che le prestazioni offerte potessero essere considerate meri elementi valutativi privi di qualsiasi vincolatività: l'offerta di gara costituisce una proposta contrattuale vincolante e le prestazioni formative promesse per ottenere il punteggio premiale devono trovare corrispondenza nella successiva esecuzione. Tuttavia, la censura sull'anomalia è stata ritenuta infondata perché il calcolo della ricorrente utilizzava, per quasi tutti i corsi, il preventivo economicamente meno favorevole e ipotizzava la formazione di tutte le quaranta unità con sostituzione integrale del personale. Il Collegio ha ritenuto ragionevole considerare il preventivo forfettario alternativo, pari a euro 590,00 per giornata, nonché l'effettiva organizzazione del servizio per turni. Per dieci corsi, su 96 ore complessive e 24 giornate formative, il costo diretto sarebbe stato pari a euro 14.160,00; il costo delle sostituzioni, considerando soltanto le dodici unità contemporaneamente impiegate presso il porto, sarebbe stato pari a euro 18.919,68. Anche assumendo tali maggiori costi, pari complessivamente a euro 33.079,68, l'utile dichiarato di euro 69.248,89 non sarebbe stato eroso. Il TAR ha inoltre osservato che la scelta dell'istituto formativo e delle modalità organizzative rientra nella discrezionalità imprenditoriale, non sostituibile con il diverso calcolo della concorrente. Il secondo motivo è stato respinto perché, anche sommando la contestata sottostima dei costi della manodopera, l'utile sarebbe comunque rimasto positivo. Il terzo motivo è stato respinto per assenza di inattendibilità del piano formativo e di difformità essenziale dell'offerta tecnica. Il quarto motivo è stato respinto perché il disciplinare imponeva di allegare i preventivi dei corsi all'offerta tecnica; inoltre, l'indicazione dei prezzi dei singoli corsi non era concretamente idonea a rivelare il ribasso complessivo dell'offerta economica né a condizionare la commissione. La FAQ che consentiva di oscurare i costi aveva valore meramente interpretativo e prevedeva una facoltà, non un obbligo. Il quinto motivo è stato respinto per le medesime ragioni, non essendo giustificato l'azzeramento del punteggio. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 5, 9, 70, 107, 108 e 110 d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e alla verifica della sostenibilità e dell'anomalia dell'offerta, ma il giudice non enuncia una distinta interpretazione testuale di ciascuna norma.

  • artt. 16, 16.1 e 20 del disciplinare di gara

    Il disciplinare prevedeva i criteri B1 e B2 per la valutazione dei piani formativi e imponeva che questi fossero corredati dai preventivi delle strutture formative.

    Le prestazioni formative valorizzate ai fini del punteggio premiale devono essere considerate nella verifica della serietà dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, non possono essere semplicemente obliterate in fase esecutiva. L'inserimento dei preventivi nell'offerta tecnica, tuttavia, non viola il divieto di commistione quando è imposto dalla stessa lex specialis.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione ai principi di correttezza, proporzionalità, motivazione e buon andamento dell'azione amministrativa, senza una specifica statuizione autonoma.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di subentro e di tutela in forma specifica, non esaminata favorevolmente poiché il ricorso è stato respinto.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato nella domanda subordinata di indennizzo, rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, le prestazioni formative o accessorie indicate nell'offerta tecnica per ottenere un punteggio premiale non possono essere considerate promesse meramente ipotetiche e liberamente omissibili in fase esecutiva: l'offerta costituisce una proposta contrattuale vincolante e deve esservi corrispondenza tra prestazioni valutate e obbligazioni esecutive.
  • La verifica dell'anomalia deve considerare l'incidenza effettiva dei costi sulla complessiva sostenibilità dell'offerta; la sottostima di una singola voce non determina automaticamente l'esclusione se, anche correggendo la voce, l'offerta conserva un margine di utile e non emerge una perdita complessiva.
  • Nel contestare l'anomalia dell'offerta, il concorrente non può sostituire le proprie scelte organizzative e imprenditoriali a quelle dell'operatore economico, quando queste siano plausibili e non contrastino con prescrizioni della lex specialis; la stima dei costi deve essere ancorata alle concrete modalità di esecuzione del servizio.
  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non opera in modo assoluto e formalistico: l'indicazione di prezzi riferiti a singoli elementi accessori non comporta esclusione se non è concretamente idonea a rivelare l'offerta economica complessiva o a condizionare la valutazione della commissione.
  • Quando la lex specialis impone di allegare all'offerta tecnica i preventivi relativi a prestazioni formative, l'operatore che si conforma a tale prescrizione non può essere escluso per violazione del divieto di commistione; eventuali FAQ successive hanno funzione interpretativa e non possono modificare o integrare le regole di gara, né trasformare una facoltà di oscuramento in un obbligo.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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