Sentenza del 30/05/2017 n. 13573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella relativa all'ICI per gli anni 2000-2002, lamentando originariamente il difetto di motivazione della cartella e il vizio di notifica degli avvisi di accertamento presupposti. In Cassazione ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 31 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché non le era stata comunicata nei termini la data dell'udienza di trattazione. Dall'esame del fascicolo d'ufficio è emerso che non vi era prova né della spedizione né, soprattutto, della ricezione dell'avviso di udienza da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, almeno trenta giorni prima, viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e determina la nullità della decisione. Il ricorso è stato quindi accolto; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Le ulteriori questioni relative alla motivazione della cartella e alla notifica degli avvisi sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 31
La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuata almeno trenta giorni prima dell'udienza di trattazione.
La comunicazione della data dell'udienza è una garanzia essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio. La sua omissione, se non risulta provata la comunicazione alla parte, comporta la nullità della decisione pronunciata.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
Le garanzie previste dall'art. 31 per il giudizio di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, mediante il richiamo previsto da questa disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte deve essere informata della data dell'udienza con almeno trenta giorni di anticipo; tale adempimento è indispensabile per consentire la partecipazione e la preparazione della difesa.
- Non è sufficiente che l'amministrazione o la cancelleria affermi di aver inviato l'avviso: deve risultare dagli atti la prova della spedizione e della comunicazione alla parte, in particolare della ricezione quando richiesta.
- L'omessa comunicazione dell'udienza determina la nullità della decisione, anche se il giudice ha comunque deciso correttamente nel merito, perché viene leso il diritto di difesa.
- La nullità processuale può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio a un diverso collegio, affinché il giudizio sia celebrato nel rispetto del contraddittorio.
- Quando un motivo processuale fondato è idoneo a determinare la cassazione della sentenza, la Corte può considerarlo assorbente senza esaminare le ulteriori contestazioni di merito.
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