Cassazione Penale, Sentenza n. 24912/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 1 marzo 2023 del Tribunale di Milano che aveva confermato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare applicata a Giovanni Di Paola dal Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro tale conferma.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di Paola aveva depositato il ricorso (atto di cassazione) il 5 marzo 2023 presso il Tribunale del riesame e successivamente, il 7 marzo 2023, ha depositato davanti allo stesso Tribunale una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Dalla rinuncia consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tuttavia la Corte non ha condannato Di Paola al pagamento delle spese processuali, avendo ritenuto la contestualità tra deposito del ricorso e sua rinuncia, e il fatto che entrambi gli atti siano stati compiuti davanti al Tribunale del riesame che non era quindi tenuto a trasmettere gli atti alla Corte.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata confermata e che l'appello fosse stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 87-bis; in sostanza la normativa è stata invocata come causa di inammissibilità dell'impugnazione
principio relativo alla rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tuttavia, se la rinuncia è presentata presso lo stesso ufficio dove è stato depositato il ricorso in tempi pressoché contestuali, non sussiste motivo per la condanna alle spese, essendo evitata la necessità di trasmissione degli atti
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se presentata dopo il deposito del ricorso, produce l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione; il ricorrente deve considerare attentamente se rinunciare una volta che il ricorso sia già stato depositato.
- La tempestività e la contiguità temporale tra deposito del ricorso e dichiarazione di rinuncia possono evitare la condanna alle spese: se il deposito e la rinuncia avvengono presso lo stesso ufficio e senza che sia necessario trasmettere atti, il giudice può ritenere non dovute le spese.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è importante verificare i profili di ammissibilità previsti da norme speciali (qui richiamata l'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022), perché la violazione di tali prescrizioni può determinare l'inammissibilità del gravame.
- Proceduralmente, effettuare rinunce o atti processuali presso lo stesso ufficio dove il ricorso è stato depositato può avere conseguenze pratiche sulla tenuta delle spese e sulla gestione degli atti; è utile consultare il difensore prima di depositare rinunce successive al ricorso.
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