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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-406/23

Order of the Court of 17 October 2023. — Arkadiusz Kaminski v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-406/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro ex articolo 58a dello Statuto, ha respinto la richiesta di autorizzazione a proseguire con l’impugnazione proposta da Arkadiusz Kaminski contro una sentenza del Tribunale in materia di revoca di marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti non dimostrassero, con il necessario grado di precisione, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa e il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese.

Ricorso in materia di marchio UE: la Corte nega l’accesso all’impugnazione perché la domanda non dimostra che i motivi dedotti sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO potesse essere autorizzata a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, nonostante il ricorrente non avesse dimostrato che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se i motivi riguardanti il diritto a un equo processo, il principio del giudicato, la distorsione delle prove, la motivazione e la nozione di giustificati motivi per il non uso del marchio potessero giustificare l’ammissione dell’impugnazione.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a proseguire se la domanda non indica in modo chiaro, preciso e circostanziato quale questione di diritto, specificamente e concretamente, sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera allegazione di errori del Tribunale, di novità della questione, di distorsione delle prove, di motivazione insufficiente o di una presunta errata applicazione della giurisprudenza non basta. Nel caso di specie, la Corte ha quindi respinto la richiesta di ammissione e ha dichiarato che l’impugnazione non può proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 15(1) e 51(1)(a) e 51(2)

Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’impugnazione

La decisione riguarda un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera competente a decidere se le impugnazioni possano proseguire, in un contenzioso relativo a un marchio dell’Unione europea e a un procedimento di revoca. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’impugnazione proposta da Arkadiusz Kaminski contro la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 potesse essere ammessa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Parti e contesto del procedimento principale

Il ricorrente in impugnazione è Arkadiusz Kaminski, che aveva impugnato dinanzi al Tribunale una decisione dell’EUIPO. La controparte nel giudizio di impugnazione è l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), convenuto in primo grado. Alla base della controversia vi era una decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2021, adottata nell’ambito di un procedimento di revoca relativo al marchio SYRENA e opposta tra Arkadiusz Kaminski e Polfarmex S.A.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto da:

  • articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • articolo 58a dello Statuto, che subordina l’ammissibilità delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO al rilievo di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda specifica e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata.

Nel merito dei motivi addotti dal ricorrente, sono richiamati anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e gli articoli 15(1) e 51(1)(a) e (2) del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente sosteneva che quattro motivi di impugnazione sollevassero questioni di rilievo sistemico:

  • violazione dell’articolo 47 della Carta per il modo in cui il Tribunale aveva trattato il tema del giudicato e della rilevanza della sentenza Ferrari;
  • violazione del principio di res judicata, anche per la presunta mancata considerazione della sentenza Ferrari e per l’interpretazione della sentenza SYRENA;
  • distorsione delle prove e motivazione insufficiente quanto alla prova dell’uso effettivo del marchio;
  • errata interpretazione della nozione di “giustificati motivi per il non uso” tenendo conto delle specificità dell’industria automobilistica.

Ragionamento della Corte sul criterio di ammissione

La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’impugnazione sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso per autorizzazione a procedere deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di valutare la domanda, identificando con precisione:

  • i motivi di diritto;
  • la questione giuridica posta da ciascun motivo;
  • il nesso tra tale questione e i criteri di rilievo sistemico;
  • le ragioni concrete per cui la questione sarebbe significativa.

La Corte sottolinea inoltre che il semplice fatto che una questione non sia stata ancora esaminata non basta, di per sé, a renderla significativa; analogamente, non è sufficiente denunciare un’errata applicazione della giurisprudenza o una motivazione inadeguata senza spiegare in modo specifico l’impatto sistemico della questione.

Valutazione dei singoli motivi

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente si limita ad allegare violazioni dell’articolo 47 della Carta e a richiamare in termini generali il conflitto tra giudicato e diritti fondamentali, senza dimostrare in modo concreto perché tale conflitto porrebbe una questione significativa per il diritto dell’Unione.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la censura sul giudicato e sulla sentenza Ferrari resta formulata in termini generici. Il ricorrente non chiarisce specificamente dove consista la contraddizione tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza richiamata, né perché ciò incida sull’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

Quanto al terzo motivo, la censura di distorsione delle prove non può, di regola, da sola soddisfare il criterio di ammissibilità dell’impugnazione. La doglianza sulla motivazione insufficiente è parimenti respinta perché non accompagnata da una dimostrazione concreta della sua portata sistemica.

Quanto al quarto motivo, relativo ai “giustificati motivi per il non uso”, la Corte ritiene che il ricorrente si limiti a contestare l’interpretazione adottata dal Tribunale e a invocare la necessità di chiarimenti ulteriori, senza però spiegare in modo circostanziato perché la questione sarebbe significativa per lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda di autorizzazione a proseguire non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a proseguire.

Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte, la Corte dispone che Arkadiusz Kaminski sopporti le proprie spese.

Principio desumibile

L’ordinanza conferma che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di decisioni dell’EUIPO è rigoroso: il ricorrente deve dimostrare, con argomentazioni concrete e specifiche, non solo l’errore del Tribunale ma anche la rilevanza sistemica della questione di diritto sollevata. In mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione viene respinta senza esame nel merito.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'ueproprietà intellettualeprocedimento di impugnazionegiudicatonon uso del marchio

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