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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-455/22

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — European Investment Bank v République arabe syrienne. — Arbitration clause – Loan agreement concerning a water supply project in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-455/22

Giurisprudenza europea62022TJ0455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto in contumacia l’azione della BEI, proposta per conto dell’Unione europea sulla base di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di prestito con la Siria. Ha dichiarato dovute le somme corrispondenti alle rate scadute, agli interessi contrattuali e agli interessi di mora maturati fino al 30 giugno 2022, nonché ulteriori interessi di mora al 3,5% sul capitale residuo fino al pagamento. La Siria è stata inoltre condannata alle spese.

Azione fondata su clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE per il recupero di somme dovute dalla Repubblica araba di Siria in esecuzione di un contratto di prestito della BEI, con condanna al pagamento del capitale, degli interessi contrattuali e di mora in contumacia

La questione giuridica

Se il Tribunale fosse competente a conoscere della domanda proposta ai sensi dell’articolo 272 TFUE in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di prestito; se l’azione proposta dalla BEI per conto dell’Unione fosse ammissibile; e se, in assenza di costituzione del convenuto, risultassero non manifestamente infondate le domande di condanna al rimborso del capitale scaduto, degli interessi contrattuali e degli interessi di mora, con ulteriori interessi di mora fino al pagamento.

Principio di diritto

Quando un contratto concluso dall’Unione contiene una clausola compromissoria che devolve le controversie alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale è competente in primo grado ai sensi dell’articolo 272 TFUE e 256, paragrafo 1, TFUE; se il convenuto, regolarmente citato, non si costituisce, il Tribunale può pronunciare sentenza contumaciale e deve accogliere la domanda salvo difetto manifesto di competenza, irricevibilità manifesta o infondatezza manifesta. In presenza di prova del mancato rimborso delle rate scadute e delle clausole contrattuali che prevedono interessi al tasso dell’1% e, in caso di ritardo, interessi di mora al 3,5%, la domanda di condanna al capitale e agli interessi non è manifestamente infondata e va accolta, con addebito delle spese alla parte soccombente.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 1 TUE
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Recupero di somme dovute in base a un contratto di prestito con clausola compromissoria

La pronuncia riguarda un’azione proposta dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in nome e per conto dell’Unione europea, contro la Repubblica araba di Siria per il mancato rimborso di un prestito concesso per il finanziamento di un progetto idrico nella regione di Sweida. Il giudizio si svolge in contumacia del convenuto e si conclude con sentenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura.

Fatti e svolgimento del contratto

Nel 1986 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, concluse con la Siria un accordo di prestito per un importo di 3 200 000 ECU, erogato a tranche tra il 1987 e il 1996. In base alle condizioni generali, il rimborso doveva avvenire in 60 rate semestrali a partire dal 1º settembre 1996, con interesse contrattuale al tasso nominale annuo dell’1% sul saldo residuo e, in caso di ritardo, con interesse di mora al 3,5% annuo sulle somme scadute. Dal marzo 2012 la Siria ha cessato di effettuare i pagamenti dovuti. Una precedente sentenza del 6 giugno 2019 aveva già condannato la Siria al pagamento delle rate non versate fino al 1º marzo 2017, degli interessi fino al 25 agosto 2017 e degli interessi di mora successivi.

Domanda proposta dalla BEI

Per il periodo successivo, tra il 25 agosto 2017 e il 30 giugno 2022, sono scadute ulteriori dieci rate, per ciascuna delle quali la BEI aveva inviato diffide di pagamento. Poiché il debito non è stato adempiuto, la BEI ha chiesto che il Tribunale dichiarasse l’inadempimento contrattuale della Siria e la condannasse a versare 652 218,70 EUR, comprensivi di capitale, interesse contrattuale e interesse di mora maturati fino al 30 giugno 2022, oltre a ulteriori interessi di mora sul capitale residuo a decorrere da tale data fino al pagamento effettivo.

Competenza del Tribunale

Il Tribunale ha anzitutto verificato la propria competenza. Ha rilevato che l’articolo 272 TFUE attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea giurisdizione per le controversie relative a una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Unione, e che l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE attribuisce al Tribunale la competenza in primo grado per tali azioni. Poiché il contratto conteneva una clausola arbitrale che devolveva le controversie alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha escluso di essere manifestamente incompetente.

Ammissibilità dell’azione

Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva conferito alla BEI il mandato di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il recupero del credito e di rappresentare l’Unione nel procedimento giudiziario. Ne ha tratto la conclusione che l’azione non era manifestamente irricevibile.

Esame nel merito in contumacia

Ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in assenza di costituzione del convenuto il Tribunale può accogliere la domanda salvo che difetti manifestamente la competenza, la ricevibilità o il fondamento giuridico. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che:

  • le rate indicate erano effettivamente scadute e non pagate, in violazione dell’articolo 4.01 delle condizioni generali;
  • il capitale richiesto, pari a 559 287,10 EUR, corrispondeva alle somme scadute dal 1º settembre 2017 al 1º marzo 2022;
  • gli interessi contrattuali e di mora richiesti, pari complessivamente a 92 931,60 EUR per il periodo dal 25 agosto 2017 al 30 giugno 2022, risultavano coerenti con gli articoli 3.01 e 3.02 delle condizioni generali;
  • era altresì dovuto l’interesse di mora del 3,5% annuo sul capitale di 559 287,10 EUR dal 30 giugno 2022 fino al pagamento.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza contumaciale accogliendo integralmente la domanda della BEI. Ha condannato la Siria a versare all’Unione europea, rappresentata dalla BEI, 652 218,70 EUR, ha dichiarato che il capitale di 559 287,10 EUR produce interessi di mora al tasso annuo del 3,5% dal 30 giugno 2022 fino al pagamento, e ha posto le spese a carico della Siria ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio applicato

La sentenza conferma che, in presenza di una clausola compromissoria in un contratto dell’Unione, il Tribunale può pronunciarsi sulla domanda di recupero del credito anche in contumacia del convenuto, purché la domanda sia sorretta da un titolo contrattuale chiaro e da un inadempimento documentato. La mancata costituzione del debitore non impedisce la condanna al capitale e agli interessi contrattualmente previsti.

Come è indicizzato

Materiecontratti dell’unione europeaclausola compromissoriarecupero creditiinteressi contrattuali e di moraprocedimento contumaciale

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