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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-190/22

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 ottobre 2023. — BL contro Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Rimini. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di illustrare il contesto normativo della controversia oggetto del procedimento principale nonché i motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-190/22

Giurisprudenza europea62022CO0190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini relativo alla disciplina italiana dei giudici di pace e ai presunti profili di discriminazione, indipendenza e tutela dei diritti retributivi e previdenziali. Il difetto riguarda la mancata esposizione sufficiente del contesto normativo nazionale e del nesso tra le norme UE invocate e la controversia principale. La Corte ha ricordato che il giudice nazionale può riproporre una nuova domanda se fornisce gli elementi necessari.

Rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente descrizione del quadro normativo e dei motivi di necessità della risposta.

La questione giuridica

Se la domanda di pronuncia pregiudiziale fosse ammissibile, essa mirava all’interpretazione della Carta, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e di varie disposizioni del diritto dell’Unione in relazione alla disciplina italiana dei giudici di pace, alla loro cessazione/rinnovo dell’incarico, alla tutela dei diritti retributivi, previdenziali e di indipendenza, nonché alla possibilità di ottenere misure provvisorie e alla rilevanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto.

Principio di diritto

Una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile quando il giudice del rinvio non fornisce, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, un quadro di fatto e di diritto sufficientemente preciso né spiega in modo adeguato perché l’interpretazione delle norme dell’Unione invocate sia necessaria per decidere la controversia; in tal caso la Corte può statuire con ordinanza motivata ex articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, senza esaminare il merito delle questioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092
  • Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 160 del regolamento di procedura della Corte
  • Articoli 2, 6 e 19 TUE

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per difetto di motivazione e di quadro normativo

La pronuncia è un’ordinanza della Sesta Sezione resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE proposto dal Giudice di pace di Rimini. La controversia principale oppone BL alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è centrata sul mancato rinnovo delle funzioni di giudice di pace e sulle conseguenze economiche e previdenziali connesse.

Fatti e procedimento principale

BL aveva esercitato senza interruzione le funzioni di giudice di pace dal 2002 al 2020, percependo una retribuzione variabile in funzione del carico di lavoro. Dopo aver chiesto il rinnovo del mandato, ha promosso dinanzi al giudice amministrativo una serie di iniziative per ottenere un trattamento assimilabile a quello dei magistrati professionali, compresi differenze retributive, regolarizzazione contributiva e previdenziale e prosecuzione dell’incarico sino ai limiti di età più favorevoli introdotti dalla nuova disciplina.

La decisione di rinvio descrive inoltre l’entrata in vigore, dal 1º gennaio 2022, di una normativa nazionale che consente ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 di restare in servizio fino a 70 anni, previa partecipazione a procedure valutative, con un criterio di anzianità riferito proprio a quella data. BL, tuttavia, non risultava aver maturato più di 16 anni di servizio al 15 agosto 2017 e quindi non poteva accedere alla prima procedura.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha formulato quattro questioni molto ampie, invocando:

  • gli articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta;
  • le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE;
  • l’articolo 2, lettera a), del regolamento 2020/2092 sulla condizionalità dello Stato di diritto;
  • gli articoli 267 e 278 TFUE e l’articolo 160 del regolamento di procedura.

In sostanza, il giudice chiedeva se il diritto dell’Unione ostasse a una disciplina nazionale che, a suo dire, discrimina i giudici di pace rispetto ai magistrati professionali, impedisce la tutela effettiva dei loro diritti, espone il giudice a effetti automatici di cessazione dell’incarico e preclude misure provvisorie della Corte idonee a sospendere atti nazionali lesivi dello Stato di diritto.

Quadro giuridico richiamato dalla Corte

La Corte richiama anzitutto l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone alla domanda pregiudiziale di contenere:

  • una sommaria illustrazione dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
  • il contenuto delle norme nazionali applicabili e, se del caso, della giurisprudenza nazionale;
  • l’esposizione dei motivi per cui il giudice dubita dell’interpretazione o validità delle norme UE indicate e del nesso tra queste e la normativa nazionale.

La Corte ribadisce anche la funzione cooperativa del procedimento pregiudiziale e il fatto che la qualità della decisione di rinvio è essenziale sia per offrire una risposta utile, sia per consentire agli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni informate.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte osserva che la decisione di rinvio non soddisfa manifestamente i requisiti dell’articolo 94, lettere b) e c), del regolamento di procedura.

In particolare:

  • il quadro giuridico nazionale è descritto in modo non sufficientemente preciso, con conseguente impossibilità per la Corte di fornire una risposta utile;
  • non sono illustrati in modo adeguato i motivi che hanno indotto il giudice a interrogarsi sull’interpretazione delle norme e dei principi UE richiamati;
  • manca l’esposizione del collegamento tra tali norme e la disciplina interna applicabile alla controversia principale;
  • non è possibile verificare in che misura una risposta sia necessaria per decidere la causa.

Di conseguenza, la Corte applica l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura e decide con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

Decisione e effetti pratici

Il dispositivo dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. La Corte precisa, tuttavia, che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda pregiudiziale, purché fornisca tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di pronunciarsi.

Principio emergente

La pronuncia conferma che la Corte non esamina il merito di questioni pregiudiziali formulate in modo astratto o incompleto: il rinvio deve contenere un quadro fattuale e normativo sufficiente e spiegare perché la risposta della Corte sia necessaria alla definizione della controversia principale. In mancanza, la domanda è manifestamente irricevibile.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialericevibilità processualestatus dei giudici onorariparità di trattamento nel lavoro a tempo determinatoindipendenza della magistratura

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