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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-345/23

Order of the Court of 18 October 2023. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-345/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di Puma SE di far ammettere l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che il motivo d’impugnazione sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso si limitava in sostanza a contestare la valutazione dei fatti e a invocare genericamente una contraddizione con la giurisprudenza, senza spiegare adeguatamente perché ciò avesse rilevanza sistemica.

Rinvio pregiudiziale non pertinente; ordinanza sul filtro di ammissibilità dell’impugnazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta da Puma contro la sentenza del Tribunale, relativa alla valutazione della somiglianza tra segni figurativi ai fini dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2017/1001, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, tale da giustificare l’autorizzazione a procedere dell’impugnazione.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO non può essere ammessa a procedere se la domanda non dimostra, in modo chiaro, preciso e completo, che il motivo dedotto solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; il mero richiamo a un presunto errore del Tribunale nella comparazione dei segni, o a una supposta divergenza rispetto alla giurisprudenza, non basta, soprattutto quando la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001

Impugnazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione a procedere

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da Puma SE contro la sentenza del Tribunale del 22 marzo 2023, relativa a una controversia oppositiva davanti all’EUIPO concernente la rappresentazione di una banda con angolo acuto. La Corte si pronuncia non sul merito del marchio, ma sulla previa ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Contesto del procedimento

Puma SE aveva impugnato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2021, adottata nel contesto di un procedimento di opposizione tra Puma e Brooks Sports, Inc. In questa fase, la Corte verifica soltanto se l’impugnazione debba essere autorizzata a procedere.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, che consente l’impugnazione;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’accesso alla Corte, nelle controversie relative a decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, a una verifica preliminare sulla significatività della questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della domanda di autorizzazione e la decisione motivata sulla stessa;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato per le spese. La domanda di Puma invocava inoltre l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

Argomenti della ricorrente

Puma sosteneva che il suo unico motivo di impugnazione presentasse una questione rilevante per il diritto dell’Unione, perché il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della somiglianza tra i segni figurativi in causa. In particolare, la ricorrente contestava che il Tribunale avesse definito i segni come "molto diversi" e avesse compiuto, al paragrafo 44 della sentenza impugnata, un esame eccessivamente analitico, in contrasto con la giurisprudenza sulla valutazione globale del rischio di confusione.

Puma richiamava in particolare i principi secondo cui:

  • il rischio di confusione va valutato globalmente, sulla base dell’impressione complessiva prodotta dai marchi;
  • il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme e non ne analizza i dettagli;
  • la somiglianza tra segni va apprezzata considerando i profili visivo, fonetico e concettuale;
  • due marchi sono simili se sono almeno parzialmente identici sotto uno o più aspetti rilevanti.

Valutazione della Corte sull’ammissibilità

La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie e indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi dell’impugnazione;
  • la questione giuridica posta da ciascun motivo;
  • la ragione per cui tale questione è significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

La Corte sottolinea inoltre che non basta affermare che il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte o del Tribunale. Occorre spiegare precisamente in che consista l’errore di diritto e perché esso abbia una portata sistemica per il diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, la Corte rileva che:

  • una parte delle censure di Puma mira in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, e ciò non può fondare la significatività richiesta;
  • la ricorrente si limita a prospettare una presunta contraddizione tra la valutazione del Tribunale e la giurisprudenza sulla comparazione dei segni, senza spiegare in modo preciso e completo perché tale contraddizione solleverebbe una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Decisione

La Corte conclude che la domanda di autorizzazione non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere.

Spese

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, la Corte dispone che Puma SE sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Nel filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di decisioni dell’EUIPO, il ricorrente deve dimostrare con precisione e completezza la significatività della questione dedotta; il mero dissenso sulla valutazione dei segni o il richiamo generico a una presunta violazione della giurisprudenza non bastano a superare il vaglio dell’articolo 58a dello Statuto.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaimpugnazioniammissibilità dell’impugnazioneconflitto tra segnispese processuali

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