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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-606/22

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 18 October 2023. — RN v European Union Intellectual Property Office. — Civil service – Officials – EUIPO staff – Remuneration – Family allowances – Payment of allowances to a third person in the name and on behalf of the official – Decision no longer to pay certain allowances to a third person in the name and on behalf of the official. — Case T-606/22

Giurisprudenza europea62022TJ0606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di RN contro EUIPO relativo alla destinazione di alcuni assegni familiari per il figlio adulto a carico. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato il diritto a ricevere l’assegno di istruzione per settembre 2021 e 1-7 ottobre 2021, né a ottenere dal 8 ottobre 2021 una quota degli assegni familiari, poiché mancavano i presupposti previsti dallo Statuto. La pronuncia chiarisce anche che le decisioni dei giudici nazionali non sono decisive se non si traducono nei requisiti specifici richiesti dal diritto della funzione pubblica UE.

Impugnazione di una decisione EUIPO in materia di assegni familiari versati a un terzo per conto del funzionario: il Tribunale chiarisce i presupposti per il pagamento al genitore non affidatario e la rilevanza delle decisioni dei giudici nazionali

La questione giuridica

Se EUIPO abbia violato gli articoli 63 e 67 dello Statuto e gli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII dello Statuto nel negare al ricorrente il pagamento dell’assegno di istruzione per settembre 2021 e 1-7 ottobre 2021, e nel rifiutare di riconoscergli, dal 8 ottobre 2021, metà di un terzo dell’assegno per il ménage, metà dell’assegno per figlio a carico e metà dell’assegno di istruzione; inoltre, se la decisione del giudice italiano imponesse all’amministrazione UE di dividere tali assegni tra i genitori.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che gli assegni familiari disciplinati dallo Statuto dei funzionari possono essere versati a un terzo in nome e per conto del funzionario solo alle condizioni tassative previste dagli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII. In particolare, il genitore ricorrente non può ottenere il pagamento dell’assegno per figlio a carico e dell’assegno di istruzione se non dimostra che il figlio è affidato a lui da una disposizione di legge o da un provvedimento giudiziario/ amministrativo competente; né la decisione del giudice nazionale, letta correttamente, né il solo fatto di un soggiorno alternato o parziale del minore bastano a fondare un diritto alla divisione degli assegni. Il Tribunale ha inoltre affermato che non può emettere pronunce meramente dichiarative o ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito di un ricorso ex articoli 263 o 270 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 63 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 67 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Assegni familiari e pagamento a un terzo in nome e per conto del funzionario

La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 270 TFUE proposto da RN contro una decisione dell’EUIPO del 4 luglio 2022, in materia di assegni familiari connessi al figlio B. Il Tribunale, in composizione monocratica della Quinta Sezione, ha esaminato se l’amministrazione avesse correttamente applicato lo Statuto dei funzionari nel determinare il soggetto legittimato a percepire l’assegno per figlio a carico, l’assegno di istruzione e una quota dell’assegno per ménage.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

RN e A, funzionaria EUIPO, sono i genitori di B. Con sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2020 era stato accertato che B risiedeva esclusivamente con il padre, con conseguente versamento al ricorrente, da parte di EUIPO, delle corrispondenti quote degli assegni familiari dovuti alla madre. Nel 2021, però, A comunicava che B non viveva più con RN, si era iscritto a scuola in Spagna e le spese di istruzione erano da lei sostenute; chiedeva quindi che gli assegni fossero nuovamente pagati a lei.

Successivamente, con sentenza del 28 novembre 2021, il Tribunale di Roma dichiarava cessato dall’8 ottobre 2021 l’obbligo di mantenimento di A verso RN e disciplinava la contribuzione alle spese ordinarie del minore. EUIPO, dopo uno scambio di comunicazioni e una procedura di reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, adottava la decisione impugnata: accoglieva solo in parte la domanda di RN per il periodo settembre 2021 - 7 ottobre 2021, ma respingeva la richiesta di riconoscimento, dal 8 ottobre 2021, del diritto a metà degli assegni familiari.

Primo motivo: pretesa violazione degli articoli 63 e 67 dello Statuto

Il ricorrente sosteneva che EUIPO avesse erroneamente ritenuto già pagato l’assegno di istruzione per l’intero anno accademico 2020/2021 e che, quindi, dovesse corrispondergli l’assegno per settembre 2021 e i primi sette giorni di ottobre 2021. Il Tribunale osserva tuttavia che l’argomentazione non dimostra alcuna violazione degli articoli 63 e 67 dello Statuto: il ricorrente non contesta che EUIPO abbia pagato in una valuta diversa dall’euro, e la doglianza si risolve, al più, in una censura di errore manifesto di valutazione.

Su tale punto il Tribunale rileva che RN non ha fornito elementi specifici né prove idonee a rendere implausibile la valutazione amministrativa secondo cui l’assegno di istruzione era già stato percepito per tutto l’anno accademico 2020/2021. In ogni caso, eventuali profili relativi ai mesi di luglio e agosto 2021 esulavano dal petitum del primo capo di domanda.

Secondo motivo: applicazione degli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII allo Statuto

Il secondo motivo riguardava il rifiuto di riconoscere al ricorrente, dal 8 ottobre 2021, una parte degli assegni familiari. Il Tribunale parte dalla qualificazione di B come figlio maggiorenne di età inferiore ai 26 anni, ancora studente, quindi come figlio a carico adulto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII.

Assegno per ménage

Quanto all’assegno per ménage, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1, paragrafo 5, dell’allegato VII consentono il pagamento a un altro genitore, in nome e per conto del funzionario, solo se il figlio a carico adulto ha la sua residenza normale presso quest’ultimo. Il Tribunale ritiene che RN non abbia provato che, dal 8 ottobre 2021, B avesse la sua residenza normale presso di lui. Al contrario, EUIPO si era basato sulle dichiarazioni del figlio e della madre, oltre che su elementi documentali prodotti da A, dai quali emergeva che il ragazzo viveva con lei e che lei sosteneva le spese di istruzione.

La sentenza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2021 non imponeva una conclusione diversa: secondo il Tribunale UE, quel giudice si era limitato a constatare che B si spostava tra le due abitazioni, trascorrendo talora più tempo in una e talora più tempo nell’altra. Tale formulazione non equivale a un accertamento di residenza normale presso il padre, né a una ripartizione paritaria del tempo di permanenza.

Assegno per figlio a carico e assegno di istruzione

Per l’assegno per figlio a carico e per l’assegno di istruzione, gli articoli 2, paragrafo 7, e 3, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato VII prevedono il pagamento a un terzo soltanto se l’affidamento del minore sia stato attribuito da una norma di legge o da una decisione giudiziaria o amministrativa competente. Il Tribunale rileva che RN non ha né allegato né provato che B gli fosse stato affidato in tal senso. La sentenza italiana del 28 novembre 2021 non poteva essere interpretata come una decisione di affidamento in suo favore.

Di conseguenza, il ricorrente non aveva diritto a ricevere né l’assegno per figlio a carico né l’assegno di istruzione dal 8 ottobre 2021.

Irrilevanza decisiva della sentenza nazionale e assenza di arbitrarietà

Il Tribunale ricorda che la disciplina degli assegni familiari contenuta nello Statuto ha portata generale, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e si applica direttamente negli Stati membri. Ne deriva che l’amministrazione non può effettuare pagamenti al di fuori delle condizioni espressamente previste dallo Statuto, sicché la decisione del giudice nazionale non è di per sé determinante se non corrisponde ai presupposti statutarî.

Quanto all’asserita arbitrarietà o al preteso favoritismo verso A, il Tribunale esclude ogni sviamento di potere: il ricorrente non ha fornito elementi oggettivi, pertinenti e concordanti idonei a dimostrare che EUIPO avesse perseguito fini diversi da quelli previsti dalla normativa applicabile.

Limiti del controllo giurisdizionale e dispositivo

Il Tribunale respinge inoltre la domanda del ricorrente volta a ottenere una declaratoria di titolarità di specifiche prestazioni. In un ricorso ex articoli 263 e 270 TFUE, il giudice dell’Unione non può emettere sentenze meramente dichiarative né impartire ordini all’amministrazione.

In conclusione, l’azione viene respinta integralmente e RN è condannato alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unioneassegni familiariassegno per figlio a caricoassegno di istruzioneriparto del beneficio tra genitori

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