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Sentenza

Sentenza n. 1299/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del porto d’armi per difesa personale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 in relazione al d.P.C.M. n. 58/2013, Allegato 1. Ha lamentato che, dopo la presentazione dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale in data 31 marzo 2025 e la comunicazione dei motivi ostativi del 31 luglio 2025, nonostante le osservazioni presentate nel termine previsto, la Prefettura non avesse adottato alcun provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio, infatti, l’Amministrazione ha depositato il provvedimento negativo del 23 giugno 2026, adottato a conclusione del procedimento relativo all’istanza di rinnovo. L’adozione del provvedimento espresso ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990

    È invocato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • d.P.C.M. n. 58/2013, Allegato 1

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai termini del procedimento concernente il rinnovo del porto d’armi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA

    Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dall’adozione del provvedimento espresso conclusivo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell’intestazione della sentenza, senza ulteriore specificazione applicativa nella motivazione.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso conclusivo del procedimento cui si riferiva l’inerzia.
  • L’adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio sul silenzio esclude la permanenza dell’interesse a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere, senza che il giudizio sul silenzio si trasformi automaticamente in un giudizio sulla legittimità del contenuto del provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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