Cassazione Civile, Ordinanza n. 04525/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un macchinario da incolla suole: una società venditrice lo cede a un primo acquirente, che poi conferisce la propria impresa in una società e quest'ultima rivende il bene alla stessa venditrice. Ne seguono reciproche pretese di pagamento e due decreti ingiuntivi contrapposti, poi riuniti in opposizione. Il tribunale aveva ritenuto, sulla base di documentazione contabile e societaria prodotta dall'acquirente, che il credito della venditrice fosse stato soddisfatto e aveva accolto l'opposizione dell'acquirente, rigettando quella della venditrice. In appello, invece, la corte territoriale ha reputato inattendibili le scritture contabili invocate per provare il pagamento, ha escluso la prova del pagamento dell'IVA e ha invece accolto l'eccezione di compensazione, revocando entrambi i decreti ingiuntivi e dichiarando estinti i crediti. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le scritture contabili della società erano state approvate in un bilancio deliberato con la partecipazione sostanziale della controparte, sicché la loro inattendibilità sarebbe stata illogica e sganciata dalla realtà processuale; con il secondo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. e richiamando l'art. 115 c.p.c., hanno censurato la mancata applicazione del principio di non contestazione, assumendo che il pagamento rateale del prezzo fosse stato allegato e non contestato come fatto storico dalla controparte, la quale avrebbe contestato solo la prova e non il fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha chiarito che il primo motivo non denunciava un vero omesso esame di fatti decisivi, ma sollecitava una diversa valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo al principio di non contestazione: nel caso concreto la corte d'appello non si era limitata a rilevare la mancanza di prova, ma aveva esaminato globalmente tutte le circostanze e proprio sulla base di tale valutazione aveva escluso la fondatezza dell'eccezione di pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di contestare la mera valutazione delle prove o di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
La dedotta violazione di legge deve riguardare un reale errore di sussunzione o applicazione della norma, non una critica alla ricostruzione fattuale svolta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, ma non può essere invocato quando il giudice di merito abbia comunque valutato globalmente le circostanze e tratto da esse una diversa conclusione probatoria.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova appartiene al giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura miri, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La valutazione dell'attendibilità delle scritture contabili e, più in generale, delle prove raccolte è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è presente e non meramente apparente.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda il fatto storico allegato, ma non impedisce al giudice di merito di escludere la fondatezza della pretesa quando abbia esaminato l'intero quadro probatorio e ne abbia tratto una conclusione diversa.
- Per denunciare utilmente in cassazione un errore sul riparto dell'onere probatorio o sulla non contestazione occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente omesso di considerare un fatto pacifico, non già che abbia valutato diversamente il contenuto delle prove.
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