Sentenza n. 7650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, n. 1097/2025, che ha annullato la nota AGEA dell’11 ottobre 2022 e gli allegati relativi al pagamento del prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 1997/1998 e 1998/1999
Esito
Favorevole al resistente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
Agea ha appellato la sentenza che aveva annullato l’intimazione di pagamento del prelievo supplementare. Con il primo motivo ha contestato l’esclusione della responsabilità della società conferitaria per il debito della campagna 1997/1998, sostenendo che il conferimento dell’azienda individuale comportasse il subentro nei debiti aziendali e che l’art. 2560 c.c. fondasse una responsabilità solidale del cessionario anche per un’azienda agricola. Con il secondo motivo ha contestato la prescrizione del credito per la campagna 1998/1999: secondo Agea, il ricorso proposto dal primo acquirente del latte, in ragione della solidarietà con il produttore, e un distinto giudizio asseritamente promosso dalla produttrice avrebbero interrotto o sospeso la prescrizione. L’azienda appellata ha eccepito l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per difetto di specificità, oltre a contestare nel merito l’appello. Il TAR aveva ritenuto che il debito 1997/1998 fosse sorto prima del trasferimento dell’azienda, avvenuto il 29 marzo 1999, e che per il credito 1998/1999 non fossero stati provati atti interruttivi riferibili alla società; aveva inoltre accolto motivi assorbiti, non dettagliati nella decisione d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari dell’appellata. L’appello non era tardivo: la controversia riguarda il recupero del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, non il recupero di un aiuto di Stato incompatibile, e pertanto si applicano i termini ordinari degli artt. 92 e seguenti c.p.a., non il rito abbreviato previsto per gli aiuti di Stato. I motivi d’appello erano specifici perché individuavano e contestavano le rationes decidendi della sentenza. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: il debito relativo alla campagna 1997/1998 si era formato prima del conferimento del 29 marzo 1999 e restava a carico del produttore allora titolare. L’art. 2560, secondo comma, c.c. disciplina il trasferimento dell’azienda commerciale e non si estende automaticamente all’azienda agricola, in assenza di una norma derogatoria, di un accollo negoziale o del consenso del creditore; Agea non ha dimostrato che la società avesse assunto quel debito. Anche il secondo motivo è stato respinto: l’amministrazione non ha provato che il giudizio del primo acquirente riguardasse la specifica produzione e posizione debitoria della società, né ha dimostrato un rapporto di solidarietà riferibile a quella posizione. Non sono stati forniti elementi sufficienti neppure per ricostruire l’oggetto e gli effetti interruttivi del distinto giudizio asseritamente promosso dalla produttrice. L’intimazione del 2022 è quindi rimasta il primo atto utilmente dimostrato nei confronti della società dopo il decorso del termine prescrizionale. La sentenza del TAR è stata confermata; spese del grado compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 92 e ss. c.p.a.
Non trova applicazione il rito abbreviato previsto per le controversie concernenti il recupero degli aiuti di Stato, con la conseguenza che l’impugnazione resta soggetta ai termini ordinari di cui agli artt. 92 e ss. c.p.a.
Le controversie sul recupero del prelievo supplementare lattiero-caseario, non avendo a oggetto il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile, sono soggette ai termini ordinari d’appello e non al rito abbreviato previsto per gli aiuti di Stato.
art. 2560, secondo comma, c.c.
Ne deriva che la responsabilità solidale del cessionario prevista dal secondo comma dell’art. 2560 c.c. non può essere automaticamente estesa all’impresa agricola, rispetto alla quale viene meno proprio il presupposto sistematico sul quale la norma è costruita, vale a dire l’esistenza delle scritture contabili obbligatorie cui la disposizione ricollega l’opponibilità dei debiti al successore.
La responsabilità del cessionario prevista dall’art. 2560, secondo comma, c.c. è riferita al trasferimento dell’azienda commerciale e non si estende automaticamente all’impresa agricola. Il mero conferimento di un’azienda agricola non trasferisce i debiti anteriori, in assenza di una specifica previsione normativa, di accollo negoziale o del consenso del creditore.
art. 1310 c.c.
In mancanza di tale dimostrazione, non può trovare applicazione il principio invocato dall’amministrazione in tema di effetti interruttivi della prescrizione nei rapporti tra coobbligati solidali.
L’eventuale estensione al produttore degli effetti interruttivi della prescrizione derivanti da atti compiuti nei confronti di un coobbligato presuppone la prova certa della solidarietà con riferimento alla specifica posizione debitoria controversa.
art. 9 D.M. n. 258/1989
Richiamando l’art. 9 del D.M. n. 258/1989 e l’atto di conferimento dell’azienda del 29.3.1999, ha osservato che la ricorrente era subentrata nell’azienda Boromello, e solo da tale data i diritti e gli obblighi trasferiti decorrevano dal giorno del conferimento.
Nel caso concreto, il subentro e la decorrenza dei diritti e degli obblighi trasferiti sono stati ricondotti alla data del conferimento dell’azienda; il debito già maturato per la campagna 1997/1998 è rimasto quindi a carico del precedente titolare.
Massime di principio
- La responsabilità del cessionario per i debiti aziendali prevista dall’art. 2560, secondo comma, c.c. non si applica automaticamente al trasferimento di un’azienda agricola: in assenza di una specifica norma derogatoria, di accollo negoziale o del consenso del creditore, il mero conferimento non trasferisce al conferitario le obbligazioni sorte prima del trasferimento.
- Perché un atto giudiziario compiuto da un coobbligato possa produrre effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di un altro soggetto, l’amministrazione deve provare in modo certo il rapporto di solidarietà con riguardo alla specifica posizione debitoria controversa; non bastano affermazioni assertive o documenti privi di riferimenti verificabili.
- Chi invoca l’interruzione o la sospensione della prescrizione deve fornire elementi idonei a identificare l’oggetto del giudizio o dell’atto richiamato e a dimostrarne il collegamento con il credito azionato; la mera allegazione dell’esistenza di un procedimento non prova i relativi effetti sul credito.
- Il rito abbreviato previsto per il recupero degli aiuti di Stato incompatibili non si applica alle controversie relative al recupero del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario; in tali controversie l’appello è soggetto ai termini ordinari del codice del processo amministrativo.
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