Cassazione Penale, Sentenza n. 00120/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un errore di percezione consistente nell'omessa considerazione, in sede di appello e poi in Cassazione, di un terzo motivo relativo alla mancata valutazione delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Cavaliere Renato, Polito Vincenzo, Marrazzo Valentino) ai fini dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p. (agevolazione mafiosa). Si sosteneva che le dichiarazioni dei collaboratori si riferivano a fatti anteriori al 2009 e quindi non potevano provare la dazione di quote dei profitti all'organizzazione mafiosa nel periodo contestato (2015–2016), sicché l'aggravante non sarebbe dimostrata; inoltre si contestava che la censura fosse stata già proposta in appello e fosse stata invece erroneamente ritenuta nuova e quindi tardiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della quarta sezione secondo cui il motivo lamentato non era stato specificamente contestato nel riepilogo dei motivi d'appello e quindi è nuovo e tardivo. Inoltre, anche assumendo che la questione fosse stata esaminata, la terza sezione aveva comunque valutato la sussistenza dell'aggravante sulla base di elementi convergenti (la credibilità e le dichiarazioni dei collaboratori, il carattere stabile del sodalizio ex art. 74 DPR 309/90, i rapporti stabili con il Clan D'Alessandro e la perdurante adesione del Massa), per cui non sussiste alcun errore percettivo da correggere con il rimedio straordinario. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (determinato equitativamente).
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74
Utilizzato per qualificare il sodalizio come organizzazione dedita al traffico di stupefacenti i cui proventi erano in parte destinati a terzi (collegamento con il clan D'Alessandro) e come base fattuale per la valutazione dell'aggravante.
Codice Penale, art. 416‑bis comma 1
Riferimento all'aggravante per agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che tale aggravante poteva essere configurata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori integrate da elementi circumstanziali e di continuità dei rapporti tra i sodalizi.
Codice di procedura penale, art. 625‑bis
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le pronunce di Cassazione: la Corte specifica che tale rimedio è funzionale alla correzione di vizi di percezione e non può essere usato per rimettere in discussione il ragionamento logico‑giuridico o per una rivalutazione delle prove.
Codice di procedura penale, art. 616
Fondamento per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio che consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende anche in assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, consentendo tuttavia una valutazione equitativa dell'importo.
Massime di principio
- Il riepilogo dei motivi d'appello contenuto nella sentenza di appello deve essere specificamente contestato in cassazione se si ritiene che una questione sia stata effettivamente già proposta in sede di gravame; in mancanza, il motivo è considerato nuovo e quindi inammissibile.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto/materiare contro decisioni di Cassazione è limitato a vizi di percezione (errori materiali o di fatto) e non può essere utilizzato per criticare il percorso logico‑giuridico o per ottenere una rivalutazione delle prove.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se riferite a fatti anteriori al periodo di contestazione, non escludono automaticamente l'applicabilità di aggravanti (es. agevolazione mafiosa) quando sussistono elementi convergenti e indizi che attestano continuità o rapporti stabili tra i gruppi criminali.
- Le valutazioni sulla credibilità e attendibilità dei collaboratori sono di regola riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione, salvo vizi di motivazione specificamente denunciati.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte può determinare tale somma in via equitativa se non ricorre colpa grave.
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