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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51307/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Verona del 16/6/2023 che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal GIP il 24/4/2023. Il sequestro colpiva somme e titoli nella disponibilità della società fino a euro 11.258.406,77 e, in subordine, somme nei confronti di Antonio Pecchia, ritenute profitto del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (reati tributari). I motivi di ricorso denunciavano: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, sostenendo che il domicilio fiscale e la sede effettiva della società fossero a Monopoli (Tribunale di Bari competente); 2) illegittimità del sequestro diretto perché le somme erano pervenute sul conto della società anni dopo la consumazione del reato e dunque non direttamente derivate dall'illecito; 3) assenza di accrescimento patrimoniale per la società, in quanto l'IVA era stata effettivamente pagata alla Brescia Energy (fornitore interposto) senza beneficio per Ital Bi-Oil; 4) inesistenza del pericolo di dispersione (perché la società sarebbe patrimonialmente capiente); 5) motivazione apparente circa gli indizi di colpevolezza e la consapevolezza dei rapporti con i presunti interposti. I ricorrenti hanno prodotto atti e perizie tecniche a supporto delle loro censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso congiunto inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi volti a sindacare valutazioni di fatto e l'adeguatezza della motivazione del Tribunale (soprattutto la questione della sede effettiva e dell'accertamento del profitto), poiché il giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato ai vizi di diritto e non consente di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto adeguatamente motivati (art. 325 c.p.p.). Quanto al profilo sostanziale sul sequestro diretto di somme affluite successivamente alla commissione del reato, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e successive pronunce) secondo la quale il denaro costituente profitto del reato, anche se affluito al patrimonio in epoca successiva e anche se non è possibile dimostrare la derivazione diretta della specifica somma, può essere confiscato in via diretta perché l'accrescimento patrimoniale monetario conseguito rappresenta il profitto; pertanto il secondo motivo è manifestamente infondato. Anche le censure sul pericolo di dispersione e sulla sussistenza degli indizi sono state ritenute sindacabili solo come valutazioni di merito adeguatamente motivate dal Tribunale, che le aveva esposte in modo non apparente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ad oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce il delitto tributario contestato; la Corte la richiama come riferimento alla fattispecie oggetto del sequestro e alla nozione di profitto del reato ai fini della confisca

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce che per i delitti tributari la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale dell'ente; la Corte ha ricordato che il domicilio fiscale di regola coincide con la sede legale salvo che questa sia meramente fittizia

  • art. 58, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Norma relativa all'individuazione del domicilio fiscale; richiamata nel quadro delle doglianze sulla competenza territoriale e sull'individuazione della sede effettiva

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma sulla confisca per equivalente e diretta in materia tributaria; la Corte la interpreta in linea con la giurisprudenza che ammette la confisca diretta di somme presenti nel patrimonio dell'ente qualora costituiscano l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla misura del sequestro finalizzato alla confisca; richiamata in relazione ai presupposti del sequestro diretto di somme costituenti profitto

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligo di motivazione degli atti; la Corte osserva che la motivazione del Tribunale non era apparente e pertanto non sindacabile in cassazione oltre i limiti di legge

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle garanzie procedurali nella decisione sulle misure cautelari; evocata in relazione alle doglianze sulla sussistenza del "pericolo nel ritardo"

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita in cassazione l'esame dei provvedimenti cautelari reali alla ricerca di vizi di diritto, escludendo il sindacato sulla motivazione di merito salvo che essa sia radicalmente mancante o contraddittoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente nel caso di inammissibilità; la Corte lo applica alle spese del procedimento

Massime di principio

  • La competenza territoriale per i reati tributari si determina dal domicilio fiscale: di norma coincide con la sede legale, salvo prova convincente e motivata della fittizietà della sede legale e della effettiva sede amministrativa altrove; tale accertamento è di merito e la Cassazione non può rivederlo tranne che la motivazione sia manifestamente carente o illogica
  • Le somme di denaro rinvenute nel patrimonio di una persona giuridica anche se affluite successivamente alla commissione del reato possono essere considerate profitto del reato e sottoposte a sequestro/confisca diretta quando costituiscono l'accrescimento patrimoniale monetario derivante dall'evasione (giurisprudenza di legittimità, Sez. U.), e la prova dell'origine lecita della specifica somma non impedisce la confisca diretta
  • In materia di misure cautelari reali la Corte di Cassazione è limitata al sindacato di legittimità per vizi di diritto e motivazione radicale; non è consentita una nuova valutazione delle risultanze di fatto né una diversa ricostruzione storico-probatoria adeguatamente motivata in sede di merito
  • La sussistenza del pericolo di dispersione (pericolo nel ritardo) può essere fondata su elementi che evidenziano la struttura del sistema fraudolento e la facilità di dissipatione dei profitti; la sola capacità patrimoniale dell'ente non esclude necessariamente il sequestro se sussistono rischi motivati di dissociazione o spostamento delle somme
  • Le censure sulla mancanza di beneficio patrimoniale per l'ente (es. addebito IVA al fornitore interposto) implicano ricostruzioni di fatto e pertanto devono essere sollevate e provate nei gradi di merito; in cassazione esse sono ammissibili solo se finalizzate a evidenziare vizi di diritto o una motivazione del tutto assente o contraddittoria

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