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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11435 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva pagato parzialmente sanzioni amministrative iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Successivamente la cartella era stata definita ai sensi dell'art. 12 della L. n. 289 del 2002 e Z.A. aveva chiesto il rimborso di quanto già pagato, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Agenzia. Dopo l'accoglimento da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva l'istanza. In Cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e, dall'altro, la violazione delle norme sull'indebito oggettivo, sostenendo che la domanda di rimborso fosse soggetta al termine ordinario di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato in modo non specifico e privo dell'indicazione puntuale degli atti processuali necessari a verificare l'omessa pronuncia. Ha respinto il secondo motivo, stabilendo che, in assenza di una disciplina speciale, anche le domande di rimborso relative a sanzioni tributarie sono soggette all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992: devono quindi essere presentate entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione. Il ricorso è stato rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.900 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Disposizione posta a fondamento delle sanzioni tributarie oggetto dell'iscrizione a ruolo e del successivo pagamento parziale.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Norma relativa alla definizione agevolata della cartella, dalla quale il contribuente riteneva derivasse il diritto al rimborso delle somme già pagate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.

    La norma opera come disciplina residuale per le domande di rimborso tributarie non regolate da disposizioni speciali. Il termine biennale si applica anche alle richieste di rimborso di sanzioni tributarie.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Prevede specifiche ipotesi di rimborso IVA; quando la domanda non rientra in tali ipotesi, trova applicazione il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

  • Codice civile, art. 2033

    Disciplina l'indebito oggettivo, ma la Corte ha escluso che il contribuente possa invocare il relativo termine ordinario quando la restituzione riguarda un rapporto tributario soggetto alla disciplina speciale del processo tributario.

  • Codice civile, art. 2934

    Richiamato dal contribuente in relazione alla prescrizione, ma ritenuto non applicabile in luogo del termine speciale biennale previsto per le domande di rimborso tributarie.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione non esaminata sia stata formulata in modo autonomo, rituale e puntualmente riprodotta nel ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Disciplina, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo alla nullità della sentenza o del procedimento.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di somme versate a titolo tributario o sanzionatorio occorre verificare anzitutto se esista una disciplina speciale; in mancanza, si applica normalmente il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • La qualificazione della pretesa come indebito oggettivo non consente, di regola, di sostituire il termine speciale tributario con il termine ordinario civilistico di prescrizione.
  • Il termine per il rimborso decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione; è quindi essenziale documentare entrambe le date.
  • In Cassazione, la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione la domanda o eccezione non esaminata, il relativo atto processuale e il carattere decisivo della questione.
  • La definizione agevolata di una cartella non determina automaticamente il diritto alla restituzione delle somme già pagate: tale diritto deve risultare dalla disciplina applicabile e deve essere fatto valere tempestivamente.

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