Ordinanza n. 26/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Parma del 10.10.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di acquisizione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 12.09.2023 (cod. pratica -OMISSIS-); - ove e per quanto lesiva, della nota dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Parma del 29.08.2025, con cui è stato comunicato alla ricorrente il preavviso di inammissibilità ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi verbali, valutazioni, pareri e comunicazioni interne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di acquisizione della cittadinanza italiana, con relativo preavviso di inammissibilità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Parma del 10 ottobre 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di acquisizione della cittadinanza italiana presentata il 12 settembre 2023, nonché il preavviso di inammissibilità comunicato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione il 29 agosto 2025 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, limitandosi a riferire la valutazione del requisito cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo assente il requisito del danno grave e irreparabile, indipendentemente dalla sussistenza del fumus boni iuris. La ricorrente può infatti ripresentare in futuro l'istanza di cittadinanza, sicché le conseguenze del diniego sono state ritenute temporanee. Il giudice ha inoltre escluso che il provvedimento determini un'interferenza nella vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, poiché l'interessata può continuare a soggiornare in Italia e a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni precedenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 8 CEDU
Il giudice ha ritenuto che il diniego della cittadinanza, in presenza della possibilità di permanere in Italia alle medesime condizioni e di ripresentare l'istanza, non comporti un'interferenza nella vita privata e familiare.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
È stato richiamato insieme all'art. 8 CEDU per escludere, nel caso concreto, un'interferenza nella vita privata e familiare.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di inammissibilità impugnato; l'ordinanza cautelare non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la possibilità di ripresentare in futuro l'istanza amministrativa può escludere il requisito del danno grave e irreparabile, rendendo temporanee le conseguenze del diniego o dell'inammissibilità.
- Il diniego della cittadinanza italiana non determina, di per sé, un'interferenza nella vita privata e familiare rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici quando l'interessato possa continuare a soggiornare in Italia e a svolgervi la propria esistenza alle medesime condizioni precedenti.
- La domanda cautelare può essere rigettata per carenza del periculum in mora senza esaminare la sussistenza del fumus boni iuris.
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