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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dei titoli autorizzativi dell’impianto di distribuzione carburanti, con ordine di cessazione dell’attività e rimozione dell’impianto; successivo rigetto dell’istanza di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale di decadenza dei titoli autorizzativi relativi a un impianto di distribuzione carburanti, nonché gli atti del procedimento e, con motivi aggiunti, il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Il provvedimento disponeva la cessazione dell’attività entro venti giorni e la rimozione dell’impianto entro novanta giorni, con ripristino dello stato dei luoghi. In sede cautelare la ricorrente ha contestato, in particolare, l’erronea applicazione della disciplina normativa, il difetto di istruttoria, la lesione della partecipazione procedimentale, il difetto di motivazione e la contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni comunali del 2019, prospettando altresì una lesione del legittimo affidamento. È intervenuto ad adiuvandum il gestore dell’impianto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le determinazioni comunali costituiscano applicazione vincolata dell’art. 1, comma 110, della l. 124/2017, considerando rilevanti la conformazione della piazza e dell’area occupata dall’impianto e le ricadute sulla sicurezza della circolazione stradale. Ha escluso il difetto di istruttoria, reputando adeguate le attività di sopralluogo e refertazione svolte dall’amministrazione, e ha ritenuto che non fosse stata impedita la partecipazione della società. Ha giudicato sufficiente la motivazione, anche mediante rinvio esterno ad atti muniti di fede privilegiata fino a querela di falso. Ha inoltre escluso che le precedenti valutazioni del 2019 configurassero un affidamento intangibile, poiché gli interessi pubblici connessi alla sicurezza stradale possono variare nel tempo. Pur respingendo la cautelare, il Collegio ha precisato che i provvedimenti non dovranno essere eseguiti prima dell’esaurimento delle scorte di carburante presenti nell’impianto, per evitare un pregiudizio sproporzionato all’operatore economico. Ogni ulteriore valutazione in rito, inclusa l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, è stata riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 110, l. 124/2017

    La disposizione è stata ritenuta applicabile in via vincolata alle determinazioni comunali riguardanti l’impianto, in relazione alla conformazione dell’area e alle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela presentata dalla società, poi respinta dal Comune.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 9 L.R. 7/2019

    Richiamato nella comunicazione comunale di avvio del procedimento di decadenza dei titoli autorizzativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice può escludere il fumus boni iuris quando l’amministrazione abbia adottato la decadenza di titoli autorizzativi in applicazione vincolata della disciplina normativa, sulla base delle caratteristiche dell’area e di concrete esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
  • Un’attività amministrativa di sopralluogo e refertazione è incompatibile con la censura di difetto di istruttoria quando consenta di ricostruire adeguatamente la conformazione dei luoghi e gli effetti dell’attività autorizzata sulla sicurezza stradale.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere integrata mediante rinvio esterno ad atti richiamati, anche quando tali atti facciano fede fino a querela di falso.
  • Precedenti valutazioni favorevoli dell’amministrazione non determinano un legittimo affidamento indefinito alla conservazione del titolo autorizzativo quando gli interessi pubblici, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale, siano variabili nel tempo.
  • Anche in caso di rigetto della domanda cautelare, il giudice può modulare temporaneamente l’esecuzione del provvedimento per evitare un pregiudizio sproporzionato all’operatore economico, consentendo l’esaurimento delle scorte di carburante già presenti nell’impianto.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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